31993R3501

Regolamento (CE) n. 3501/93 della Commissione del 20 dicembre 1993 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/12/1993 pag. 0025 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0065


REGOLAMENTO (CE) N. 3501/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1574/93 è stata modificata la designazione delle sottovoci all'interno della voce 0408 della nomenclatura combinata che si applica al regolamento (CEE) n. 2771/75; che in base alle modifiche succitate occorre pertanto adeguare, a decorrere dal 1o gennaio 1994, alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 (4), è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87, è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

I prelievi fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per le importazioni di prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari della Repubblica austriaca e in provenienza da tale paese, non sono aumentati di un importo supplementare:

"" ID="1">ex 0408 > ID="2">Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:"> ID="2"> Tuorli:"> ID="1">0408 11 > ID="2"> essiccati:"> ID="1">0408 11 80> ID="2"> altri"> ID="1">0408 19 > ID="2"> altri:"> ID="2"> altri:"> ID="1">0408 19 81> ID="2"> liquidi"> ID="1">ex 0408 19 89> ID="2"> congelati"> ID="2"> altri:"> ID="1">0408 91 > ID="2"> essiccati:"> ID="1">0408 91 80> ID="2"> altri"> ID="1">0408 99 > ID="2"> altri:"> ID="1">0408 99 80> ID="2"> altri »">

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (7), i dati relativi al codice NC 0408 sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 (9), i dati relativi al codice NC 0408 sono sostituiti dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2892/93 (2), i codici « 0408 11 10 000 e 0408 91 10 000 » sono sostituiti con i codici « 0408 11 80 100 e 0408 91 80 100 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(3) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

(4) GU n. L 392 del 3. 12. 1987, pag. 29.

(5) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

(6) GU n. 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.

(7) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(8) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

(9) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

(10) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 107.

(11) GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 31.

ALLEGATO I

« ALLEGATO

"(in ECU/kg)"" ID="1">ex 0408> ID="2">Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:"> ID="2"> Tuorli:"> ID="1">0408 11> ID="2"> essiccati:"> ID="1">0408 11 80> ID="2"> altri> ID="3">4,68> ID="4">0,8463"> ID="1">0408 19> ID="2"> altri:"> ID="2"> altri:"> ID="1">0408 19 81> ID="2"> liquidi> ID="3">2,04> ID="4">0,4352"> ID="1">0408 19 89> ID="2"> altri, compresi congelati> ID="3">2,18> ID="4">0,4594"> ID="2"> altri:"> ID="1">0408 91> ID="2"> essiccati:"> ID="1">0408 91 80> ID="2"> altri> ID="3">4,52> ID="4">0,7375"> ID="1">0408 99> ID="2"> altri:"> ID="1">0408 99 80> ID="2"> altri> ID="3">1,16> ID="4">0,2176 »">

ALLEGATO II

"" ID="1">0408> ID="2">Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:"> ID="2"> Tuorli:"> ID="1">ex 0408 11> ID="2"> essiccati:"> ID="1">ex 0408 11 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare"> ID="1">ex 0408 19> ID="2"> altri:"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 19 81> ID="2"> liquidi:"> ID="2"> atti ad uso alimentare"> ID="1">ex 0408 19 89> ID="2"> altri, compresi congelati:"> ID="2"> atti ad uso alimentare"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 91> ID="2"> essiccati:"> ID="1">ex 0408 91 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare"> ID="1">ex 0408 99> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 99 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare">

ALLEGATO III

"(ECU/100 kg netti)"" ID="1">0408> ID="2">Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:"> ID="2"> Tuorli:"> ID="1">ex 0408 11> ID="2"> essiccati:"> ID="1">ex 0408 11 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare> ID="3">8,00"> ID="1">ex 0408 19> ID="2"> altri:"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 19 81> ID="2"> liquidi"> ID="2"> atti ad uso alimentare> ID="3">3,60"> ID="1">ex 0408 19 89> ID="2"> altri, compresi congelati:"> ID="2"> atti ad uso alimentare> ID="3">3,80"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 91> ID="2"> essiccati:"> ID="1">ex 0408 91 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare> ID="3">6,70"> ID="1">ex 0408 99> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 0408 99 80> ID="2"> altri:"> ID="2"> atti ad uso alimentare> ID="3">1,80">