Regolamento (CE) n. 3499/93 della Commissione del 20 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/12/1993 pag. 0022 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 3499/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di aiuto per il mantenimento degli oliveti nelle isole minori del Mar Egeo, nonché disposizioni in materia di controllo e di sanzioni; considerando che i controlli previsti per accertare l'osservanza delle condizioni imposte per la concessione dell'aiuto devono essere compiuti, per il 1993, nel corso di un periodo limitato e comunque entro il 31 dicembre 1993; considerando che, data la lontananza geografica tra le isole del Mar Egeo e le difficoltà di attuazione del nuovo regime di aiuto, si ravvisa l'opportunità di prorogare il termine di pagamento per il periodo necessario alla realizzazione di tutti i controlli previsti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione è modificato come segue: 1. All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la data del « 31 dicembre 1993 » è sostituita dal « 31 gennaio 1994 ». 2. All'articolo 5, ultimo comma, la data del « 28 febbraio 1994 » è sostituita dal « 31 marzo 1994 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 5.