REGOLAMENTO (CE) N. 3496/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante adattamento dei codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti figuranti all' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/12/1993 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0062
REGOLAMENTO (CE) N. 3496/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante adattamento dei codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti figuranti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2505/92 (3) e (CEE) n. 2551/93 (4) che modificano l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissione (6), contengono la nomenclatura combinata in vigore a partire rispettivamente dal 1o gennaio 1993 e dal 1o gennaio 1994; considerando che alcuni codici indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (8), non corrispondono alla nomenclatura combinata; che occorre pertanto adattare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, il codice NC « ex 1214 90 90 » è sostituito dai codici NC « ex 1214 90 91 ed ex 1214 90 99 » e il codice NC « ex 2309 90 90 » è sostituito dal codice NC « ex 2309 90 98 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993 per quanto riguarda il codice NC « ex 1214 90 90 » e dal 1o gennaio 1994 per quanto riguarda il codice NC « ex 2309 90 90 ». Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. (2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5. (3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1. (7) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. (8) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.