31993R3435

REGOLAMENTO (CE) N. 3435/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2563/93 per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele per la campagna 1993/1994

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 16/12/1993 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 3435/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2563/93 per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2563/93 della Commissione (3) ha ripartito tra gli Stati membri il quantitativo di mele che può essere oggetto di ritiri preventivi; che, secondo le informazioni ricevute, i quantitativi che possono formare oggetto dei ritiri da parte delle associazioni di produttori sarebbero superiori, per taluni Stati membri, ai quantitativi globali che sono stati loro assegnati, mentre in altri Stati membri si presenta una situazione inversa; che per favorire al massimo i ritiri preventivi è necessario modificare la ripartizione del quantitativo totale tra gli Stati membri; che, per garantire la continuità dei ritiri preventivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2563/93 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 330 280 t ripartite, per Stato membro, come sotto indicato:

"" ID="1">Belgio:> ID="2">34 450 t"> ID="1">Danimarca:> ID="2">-"> ID="1">Germania:> ID="2">8 300 t"> ID="1">Grecia:> ID="2">19 100 t"> ID="1">Francia:> ID="2">153 040 t"> ID="1">Irlanda:> ID="2">250 t"> ID="1">Italia:> ID="2">80 000 t"> ID="1">Lussemburgo:> ID="2">-"> ID="1">Paesi Bassi:> ID="2">21 640 t"> ID="1">Regno Unito:> ID="2">7 800 t"> ID="1">Spagna:> ID="2">200 t"> ID="1">Portogallo:> ID="2">5 500 t ».">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 20.