31993R3405

Regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione, del 13 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla comunicazione, da parte di taluni Stati membri, dei prezzi di mercato e delle offerte, nonché alla successiva valutazione, da parte della Commissione, del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 14/12/1993 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 3405/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla comunicazione, da parte di taluni Stati membri, dei prezzi di mercato e delle offerte, nonché alla successiva valutazione, da parte della Commissione, del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d),

considerando che, date le fluttuazioni dei prezzi di mercato e delle offerte per i semi oleosi, è necessario che taluni Stati membri comunichino periodicamente alla Comunità tali prezzi e offerte per il prodotto citato;

considerando che gli Stati membri interessati dovrebbero ritoccare tali prezzi e offerte per farli corrispondere ai semi oleosi di una qualità specifica;

considerando che, in mancanza di prezzi e offerte per i semi oleosi, è opportuno che gli Stati membri comunichino periodicamente alla Commissione i prezzi di base e le offerte per gli oli e le farine ottenuti da semi oleosi trasformati nella Comunità;

considerando che, per poter calcolare un importo di riferimento regionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione deve procedere a una valutazione periodica del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, riferendosi ai prezzi e alle offerte che le sono stati comunicati per i mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, per mercati rappresentativi della Comunità, si devono intendere i mercati sui quali sono smerciati i semi oleosi destinati ad essere consegnati ai centri di domanda, ossia i luoghi in cui esiste una concorrenza attiva fra gli acquirenti di semi oleosi;

considerando che, se i prezzi o le offerte occorrenti per la valutazione del prezzo di riferimento constatato sono in numero inferiore a due, la Commissione deve procedere a tale valutazione riferendosi ai prezzi e alle offerte riguardanti gli oli e le farine ottenuti da semi oleosi trasformati nella Comunità, previa detrazione dei costi di trasformazione;

considerando che, per evitare distorsioni del prezzo di riferimento constatato, la Commissione non dovrebbe tener conto, in sede di valutazione, di prezzi od offerte non rappresentativi;

considerando che gli Stati membri devono sapere quali sono i prezzi e le offerte di cui la Commissione ha tenuto conto in sede di valutazione del prezzo di riferimento constatato;

considerando che è necessario abrogare il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli oli e i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

- « mercato rappresentativo della Comunità » è un mercato su cui vengono commercializzati semi oleosi destinati ad essere consegnati ad un centro di domanda;

- « centro di domanda » è un luogo in cui vi è una concorrenza attiva fra gli acquirenti di semi oleosi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri elencati nell'allegato I comunicano alla Commissione:

- con frequenza periodica ed almeno due volte al mese, i prezzi e le offerte quotati sui rispettivi mercati per i semi di colza e di ravizzone, per i semi di girasole, per la soia, alla rinfusa, nonché per i relativi oli e farine ottenuti nella Comunità;

- immediatamente, i prezzi e le offerte non precedentemente comunicati, quotati sui rispettivi mercati per i semi di colza e di ravizzone, per i semi di girasole, per la soia, alla rinfusa, nonché per i relativi oli e farine ottenuti nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o luglio 1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per ogni categoria di semi oleosi, essi precisano il mercato interessato, la qualità dei semi, i termini di consegna e, se del caso, altri dati pertinenti.

2. Qualora i prezzi e le offerte quotati sul mercato si riferiscano a semi oleosi di qualità diversa da quella specificata nell'allegato II, lo Stato membro interessato provvede a ritoccare tali prezzi e offerte, in modo da farli corrispondere ai semi oleosi della qualità indicata.

Articolo 3

1. Ai fini del calcolo di un importo di riferimento regionale definitivo secondo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione valuta, su base mensile, il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, riferendosi ai seguenti prezzi e offerte, in ordine di preferenza:

i) prezzi e offerte comunicatile in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, relativamente ai mercati rappresentativi della Comunità, ai fini della consegna ad un centro di domanda, per i semi di colza e di ravizzone, per i semi di girasole e per la soia, alla rinfusa,

ii) qualsiasi altro prezzo e offerta di cui la Commissione sia a conoscenza, quotato sui mercati rappresentativi della Comunità, ai fini della consegna ad un centro di domanda, per i semi di colza e di ravizzone, per i semi di girasole e per la soia, alla rinfusa.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può non prendere in considerazione i prezzi o le offerte:

- che non riguardino una partita da spedire entro i trenta giorni successivi alla data di valutazione del prezzo di riferimento constatato, per i semi di colza e di ravizzone o per i semi di girasole;

- che non riguardino una partita da spedire entro i due mesi successivi alla data di valutazione del prezzo di riferimento constatato, per la soia;

- presentati per l'acquisto di un quantitativo di semi oleosi inferiore a 500 t;

- riguardanti semi oleosi di una qualità che non viene solitamente venduta sul mercato libero;

- che non siano rappresentativi del livello reale, sul mercato rappresentativo comunitario interessato, dei prezzi e delle offerte concernenti i semi oleosi alla rinfusa, tenuto conto della tendenza generale dei prezzi e delle offerte su detto mercato e di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile.

Articolo 4

Qualora i prezzi o le offerte disponibili mensilmente per la valutazione del prezzo di riferimento constatato secondo l'articolo 3 siano in numero inferiore a due, la Commissione può procedere alla valutazione riferendosi, in ordine di preferenza, ai seguenti prezzi e offerte:

i) prezzi e offerte comunicatile in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 sui mercati rappresentativi della Comunità,

ii) qualsiasi altro prezzo e offerta di cui la Commissione stessa sia a conoscenza, quotati sui mercati rappresentativi comunitari,

per gli oli e le farine ottenuti da semi oleosi trasformati nella Comunità, tenuto conto dei rispettivi quantitativi, previa detrazione dell'importo corrispondente al costo di tale trasformazione, indicato nell'allegato III.

Ai fini della valutazione, la Commissione non prende in considerazione:

a) i prezzi o le offerte non rappresentativi del livello reale dei prezzi e delle offerte sul mercato rappresentativo interessato, tenendo conto della tendenza generale dei prezzi e delle offerte su detto mercato e di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile;

b) si astiene dal considerare, ai fini della valutazione, i prezzi o le offerte relativi all'olio che non si riferiscano al prodotto greggio, il cui contenuto di acidi grassi liberi non superi il 2 %, nel caso dei semi di colza o ravizzone e di girasole, ovvero l'1,25 %, nel caso della soia.

Articolo 5

La Commissione comunica periodicamente agli Stati membri i prezzi e le offerte di cui tiene conto ai fini della valutazione del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi.

Articolo 6

Il regolamento n. 225/67/CEE è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

(3) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

(4) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

ALLEGATO I

Stati membri tenuti a comunicare prezzi e offerte ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3405/93:

""" ID="1">×> ID="2">×> ID="3">×> ID="4"> > ID="5"> > ID="6"> > ID="7"> > ID="8"> > ID="9"> "> ID="1">× (1)> ID="2">×> ID="3">×> ID="4"> > ID="5">×> ID="6">×> ID="7"> > ID="8">×> ID="9">×"> ID="1"> > ID="2"> > ID="3"> > ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7"> > ID="8"> > ID="9"> "> ID="1">×> ID="2">×> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7"> > ID="8">×> ID="9">×"> ID="1"> > ID="2"> > ID="3"> > ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×> ID="8">×> ID="9">×"> ID="1"> > ID="2">×> ID="3">×> ID="4"> > ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×> ID="8">×> ID="9">×"> ID="1">×> ID="2">×> ID="3">×> ID="4"> > ID="5"> > ID="6"> > ID="7"> > ID="8"> > ID="9"> ""

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(1) Amburgo, Wuerzburg e Dresda.

ALLEGATO II

Qualità tipo dei semi oleosi ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3405/93:

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(1) Applicabile in ogni Stato membro, ad eccezione di quelli in cui un altro standard commerciale sia riconosciuto.

ALLEGATO III

Quantità di olio, quantità di panelli e costi occasionati dalla trasformazione dei semi oleosi

"(per 100 kg di semi)""" ID="1">2,5-3,5> ID="2">40> ID="3">56"> ID="1">3,0-3,5> ID="2">42> ID="3">39"> ID="1">3,0-3,5> ID="2">42> ID="3">56"> ID="1">2,0-2,5> ID="2">18> ID="3">78">