31993R3335

Regolamento (CE) n. 3335/93 della Commissione, del 3 dicembre 1993, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso talune destinazioni e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1500/93

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/12/1993 pag. 0015 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 3335/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso talune destinazioni e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1500/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione nelle repubbliche sorte dallo scioglimento dell'URSS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 251/93 (6), ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 (8);

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che per un migliore svolgimento delle operazioni di esportazione occorre derogare a talune disposizioni relative allo svincolo di tale cauzione;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (10);

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1500/93 della Commissione (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 30 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;

- 10 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni devono essere importate in una o più delle Repubbliche di cui all'allegato I.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato II.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

- riguardano carni con osso oppure carni disossate;

- riguardano un quantitativo minimo globale di 5 000 t;

- vertono su un numero uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;

- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato III, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 Agrec b; telefax (02) 296 60 27].

7. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6.

8. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 dicembre 1993.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato IV.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso,

- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

1. Le carni vedute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 3335/93];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 3335/93];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 3335/93];

Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 3335/93];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 3335/93];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 3335/93];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 3335/93];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 3335/93];

Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 3335/93].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

Tuttavia, in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3002/92, è svincolata una parte della cauzione quando si accerti che i prodotti hanno raggiunto una delle destinazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c) dello stesso regolamento. La parte da svincolare corrisponde all'importo della cauzione depositata meno 165 ECU/100 kg, in peso del prodotto.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1500/93 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

(5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 47.

(7) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

(9) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(10) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

(11) GU n. L 148 del 19. 6. 1993, pag. 19.

(12) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO I

Le repubbliche sorte dallo scioglimento dell'URSS Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Kazakistan

Kirghizistan

Moldavia

Russia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

>Kratos melosProiontaPosotitestonoiElachistes times poliseos ekfrazomenes setono"> ID="1">France> ID="2">- Quartiers avant, provenant de:"> ID="2">Catégorie A/C, classes U, R et O> ID="3">15 000> ID="4">500"> ID="2">- Quartiers arrière, provenant de:"> ID="2">Catégorie A/C, classes U, R et O> ID="3">15 000> ID="4">500"> ID="1">Ireland> ID="2">- Boned cuts from:"> ID="2">Category C, classes U, R and O> ID="3">10 000> ID="4">700 (1)""

Elachisti timi ana tono proiontos symfona me tin katanomi poy anaferetai sto parartima III>

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo III.

(2) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag III.

(3) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang III angegebenen Zusammensetzung.

(4) .

(5) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex III.

(6) Prix minimal par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe III.

(7) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato III.

(8) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage III aangegeven verdeling.

(9) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo III.

PARARTIMA III ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1 Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie Katanomi tis partidas poy anaferetai sto arthro 1 paragrafos 5 tetarti periptosi Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5) Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij Repartiçao do lote referido no nº 5, quarto travessao, do artigo 1º

>Kratos melosTemachiaPososto toy varoys"> ID="1">IRELAND> ID="2">Striploins> ID="3">5,5 %"> ID="2">Insides> ID="3">9,1 %"> ID="2">Outsides> ID="3">8,6 %"> ID="2">Knuckles> ID="3">5,4 %"> ID="2">Rumps> ID="3">5,6 %"> ID="2">Cube rolls> ID="3">2,8 %"> ID="2">Briskets> ID="3">5,2 %"> ID="2">Forequarters> ID="3">30,3 %"> ID="2">Shins/shanks> ID="3">6,4 %"> ID="2">Plates/Flanks> ID="3">21,1 %"> ID="3">100,0 %">

PARARTIMA ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao FRANCE: OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél.: 45 38 84 00, télex: 205476

IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198