31993R3301

REGOLAMENTO (CE) N. 3301/93 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1993 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari dell' Ungheria e della Romania

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 01/12/1993 pag. 0055 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 3301/93 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1993 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari dell'Ungheria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Romania, dall'altra, approvati con le decisioni del Consiglio del 23 novembre 1993 (1), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari a dazio ridotto per taluni vini originari di questi paesi; che l'accesso a detti contingenti è riservato a tali vini se corredati di un'attestato rilasciato da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto, che certifichi che i vini di cui trattasi sono conformi a quelli contemplati dall'accordo e sono originari del paese in questione;

considerando che i contingenti devono essere aperti su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre; che, essendo l'entrata in vigore degli accordi successiva al 1o gennaio 1993, i quantitativi contingentali annuali devono essere adeguati pro rata temporis;

considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingentale a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondono ai requisiti prescritti, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che i Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux, che li rappresenta, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 2, dal 1o dicembre al 31 dicembre 1993 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati, originari dell'Ungheria e della Romania sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte:

a) Vini originari dell'Ungheria:

>(4)(5)"> ID="1">09.7007> ID="2">ex 2204 29> ID="3">Vini di uve fresche> ID="4">5 833> ID="5">80"> ID="1">09.7009> ID="2">ex 2204 10> ID="3">Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri> ID="4">208> ID="5">80"> ID="1">09.7011> ID="2">ex 2204 21> ID="3">Vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica « Tokaj » nonché i vini recanti la denominazione « Tajbor »> ID="4">9 583> ID="5">80""

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b) Vini originari della Romania:

>(6)(7)"> ID="1">09.7013> ID="2">ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29> ID="3">Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti e i vini liquorosi> ID="4">9 167> ID="5">80""

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2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 conforme al regolamento (CEE) n. 3590/85 (1). Il documento VI 1 deve recare, nella casella n. 15, una delle seguenti diciture apposta dall'organismo ungherese: a) contingente n. 09.7009: « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM) », b) contingente n. 09.7011: « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità, compreso il vino di qualità superiore e il vino di qualità recante l'indicazione geografica "Tokaj", nonché il vino recante la denominazione "Tajbor", ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM) ». Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento. Il beneficio del contingente tariffario per questi vini è subordinato all'osservanza dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa appena possibile nel volume contingentale. Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingentale, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti, fintantoché lo consente il saldo del volume contingentale.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per far rispettare il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1993.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente G. COËME

(1) Non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 (GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29).

(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

(4) Vedi codici Taric in allegato.

(5) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata del codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(6) Vedi codici Taric in allegato.

(7) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata del codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ALLEGATO

Codici Taric

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