Regolamento (CE) n. 3300/93 della Commissione del 30 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 01/12/1993 pag. 0052 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0206
REGOLAMENTO (CE) N. 3300/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/93 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2617/93 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/92 (4), stabilisce le modalità necessarie per l'applicazione delle suddette norme di commercializzazione delle uova; considerando che, per garantire l'approvvigionamento dei consumatori con prodotti di buona qualità, è opportuno predisporre una più frequente raccolta delle uova e un'applicazione più rigorosa dei criteri qualitativi per le uova classificate « extra »; considerando che l'introduzione, mediante il regolamento (CEE) n. 2617/93, dell'indicazione obbligatoria della data di durata minima, seguita dalle opportune raccomandazioni in materia di magazzinaggio per le uova di categoria A ed i relativi imballaggi, rende necessario l'adeguamento delle norme d'attuazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 1274/91 sull'indicazione delle date; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso. 2) All'articolo 5, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente: « - camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova recanti la dicitura "extra", l'altezza non deve superare i 4 mm; ». 3) Il testo degli articoli 14, 15 e 16 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 14 1. L'indicazione della data di durata minima di cui agli articoli 10 e 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90 viene apposta al momento dell'imballaggio, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (*) e comprende uno o più diciture seguenti: - Consúmase preferentemente antes del . . ., - Mindst holdbar til . . ., - Mindestens haltbar bis . . ., - Analosi kata protimisi prin apo . . ., - Best before . . ., - À consommer de préférence avant le . . ., - Da consumarsi preferibilmente entro . . ., - Ten minste houdbaar tot . . ., - A consumir de prefêrencia antes de . . . A tal fine, la data viene espressa con due serie di cifre indicanti, nell'ordine qui riprodotto: - il giorno (da 1 a 31), - il mese (da 1 a 12). 2. Sia i grossi imballaggi, sia quelli piccoli (anche se contenuti in imballaggi più grandi) devono recare sulla superficie esterna, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'avviso ai consumatori di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto. 3. In caso di vendita di uova sciolte, dev'essere portato a conoscenza dei consumatori, in forma chiaramente visibile ed inequivocabile, un avviso equivalente a quello menzionato al paragrafo 2. Articolo 15 L'indicazione della data d'imballaggio di cui agli articoli 10 e 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90 comprende uno o più delle diciture seguenti: - Embalado el: . . ., - Pakket den: . . ., - Verpackt am: . . ., - Imerominia syskevasias: . . ., - Packing date: . . ., - Emballé le: . . ., - Data d'imballaggio: . . ., - Verpakt op: . . ., - Embalado em: . . . cui seguono le due serie di cifre specificate all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. Articolo 16 1. Oltre alla data di durata minima e/o alla data d'imballaggio, l'operatore può indicare sulle uova o sugli imballaggi che le contengono o su entrambi, al momento dell'imballo, anche la data di vendita raccomandata. 2. La data di vendita raccomandata è il termine ultimo per la vendita delle uova ai consumatori, dopo il quale sussiste un periodo di conservazione di almeno sette giorni. Essa deve essere fissata in modo che le uova della categoria A, se conservate in modo adeguato, mantengono le caratteristiche indicate all'articolo 5, paragrafo 1 sino alla fine del periodo di conservazione. La data di scadenza corrisponde al termine di questo periodo di conservazione. L'indicazione della data di vendita raccomandata dev'essere formulata in modo che il significato della data stessa sia perfettamente chiaro. 3. Al momento dell'imballo, l'operatore può indicare sugli imballaggi la data di deposizione; in tal caso, essa dev'essere indicata anche sulle uova contenute in detti imballaggi. La data di deposizione può essere tuttavia stampigliata sulle uova anche nell'azienda produttrice. 4. Per l'indicazione delle date di cui al presente articolo sulle uova e, nel caso della data di vendita raccomandata e della data di deposizione, anche sugli imballaggi, devono essere utilizzate uno o più diciture fra quelle elencate nell'allegato I. 5. Le date di cui al presente articolo sono indicate con due serie di cifre, come specificato all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. (*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1 ». 4) Nella frase introduttiva dell'articolo 17, il termine « articolo 15 » è sostituito da « articolo 16 ». 5) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Le fascette e le etichette di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono di colore bianco e le indicazioni su tali fascette ed etichette sono stampate in nero. » 6) Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 dev'essere stampata o apposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile da detta fascetta o etichetta. Sulla fascetta o sull'etichetta è stampata, in caratteri corsivi di almeno 1 cm di altezza, l'indicazione "extra fino . . . . . .", seguita dalle due serie di cifre specificate all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, indicanti il settimo giorno successivo alla data d'imballaggio. » 7) All'articolo 25, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente: « e) - per le uova di categoria A: la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini "uova riclassificate"; - per le uova di altre categorie: il termine "data d'imballaggio:" seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "riclassificate:" seguito dalla data di riclassificazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. » 8) All'articolo 26, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente: « e) - per le uova di categoria A: la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini "uova reimballate"; - per le uova di altre categorie: il termine "data d'imballaggio:" seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "reimballate:" seguito dalla data di reimballaggio, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. » 9) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Fino al 30 settembre 1994 gli operatori possono continuare ad utilizzare materiale d'imballaggio esistente e recante indicazioni di data conformi alle disposizioni applicabili prima del 1o dicembre 1993. Tuttavia, quanto meno a decorrere dal 1o giugno 1994, si dovrà apporre sull'imballaggio, mediante una fascetta o un'etichetta recante le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1274/91, la data di durata minima e l'avviso di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto. A decorrere dal 1o giugno 1994, sulla fascetta o sull'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90, dovrà sempre figurare l'indicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1274/91. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. (2) GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11. (4) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 81. ALLEGATO « ALLEGATO I 1. Data di durata minima consumo preferente Mindst holdbar til Mind. haltbar Analosi prin apo Best before à cons. de préf. av. o DCR (1) da cons. pref. entro tenm. houdb. tot Cons. de pref. antes de 2. Data d'imballaggio embalaje pakket verp. syskevasia Packed emb. le imball. il verp. emb. 3. Data di vendita vender antes Sidste salgsdato Verkauf bis Polisi Sell by à vend. de préf. av. o DVR (1) data vend. racc. uit. verk. dat. Vend. de pref. antes de 4. Data di deposizione puesta laeggedato gelegt ootokia Laid pondu le deposto il gelegd postura (1) Qualora siano usate le sigle DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato della sigla. »