31993R3292

Regolamento (CE) n. 3292/93 della Commissione del 30 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 01/12/1993 pag. 0039 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 3292/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/93 (4), ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva di Madera per il periodo dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio (5), è possibile fissare gli importi delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva mediante gara; che, qualora le restituzioni siano fissate mediante gara, è opportuno tener conto del loro importo per la fissazione degli aiuti per la fornitura di olio d'oliva di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico di Madera;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2026/92, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli importi degli aiuti per la fornitura di olio d'oliva di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico di Madera equivalgono, per ogni tipo di olio, all'importo più alto tra:

- la media degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione fissate mediante gara, maggiorate di un ECU/100 kg, per l'olio in piccoli imballaggi, con riferimento al mese precedente il mese di presentazione della domanda di certificato;

- la media degli importi delle restituzioni all'esportazione fissate secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1650/86, maggiorata di un ECU/100 kg, per l'olio in piccoli imballaggi, con riferimento al mese precedente il mese di presentazione della domanda di certificato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 270 del 30. 10. 1993, pag. 58.

(5) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.