31993R3197

REGOLAMENTO (CE) N. 3197/93 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1993 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 23/11/1993 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3197/93 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1993 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 305 t di olio vegetale;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A e B 1. Azione n. (1): 1140/93 (lotto A); 1144/93 (lotto B).

2. Programma: 1993.

3. Beneficiario (2): CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève; tel. (41-22) 734 60 01; telex 22269 CH CICR.

4. Rappresentante del beneficiario:

- Lotto A: Délégation CICR, Av. Munungu 2374, Lubumbashi, Zaïre [tel.: (243) 22 22 28 62].

- Lotto B: Délégation CICR, Man, Côte d'Ivoire [tel.: (225) 790 645; telefax 790 053].

5. Luogo o paese di destinazione (5): Lotto A: Zaire; lotto B: Costa d'Avorio.

6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.1.a)].

8. Quantitativo globale: 305 t nette.

9. Numero dei lotti: 2 (lotto A: 180 t; lotto B: 125 t).

10. Condizionamento e marcatura (6) (7): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3].

Scatole metalliche da 1 l senza separatori incrociati.

Indicazioni in francese.

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.

12. Stadio di fornitura: reso destinazione.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: -

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: entrepôt CICR - Lubumbashi (lotto A); entrepôt CICR - Man (lotto B).

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 23. 1. 1994.

18. Data limite per la fornitura: 13. 3. 1994 (lotto A); 27. 2. 1994 (lotto B).

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 12. 1993, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).

21. A. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 12. 1993, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 24. 1 al 6. 2. 1994;

c) data limite per la fornitura: 27. 3. 1994 (lotto A); 13. 3. 1994 (lotto B).

B. In caso di terza gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 1. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 7 al 20. 2. 1994;

c) data limite per la fornitura: 10. 4. 1994 (lotto A); 27. 3. 1994 (lotto B).

22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):

Bureau de l'aide alimentaire à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles [telex AGREC 22037 B o 25670 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): -

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario.

(4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(6) Disposti in contenitori di 20 piedi.

(7) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».