31993R3119

Regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 12/11/1993 pag. 0017 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0174


REGOLAMENTO (CE) N. 3119/93 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1993 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per le campagne 1989/1990 - 1991/1992, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma hanno beneficiato di un regime di sostegno alla trasformazione, il quale non è stato mantenuto per la campagna 1992/1993; che, se si raffronta la situazione del primo periodo alla situazione del secondo, si constata che occorre rimettere in vigore per i tre prodotti citati e mantenere per le arance un regime di incoraggiamento alla trasformazione;

considerando che il settore delle arance e quello dei mandarini restano infatti caratterizzati da gravi difficoltà di smercio, dovute in parte alle caratteristiche varietali di detti prodotti e in parte a una produzione eccessiva; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni, tanto da provocare eccedenze anche in questo settore; che infine si riscontra una situazione eccedentaria anche per i mandarini satsuma, che sul mercato dei prodotti freschi subiscono la concorrenza sempre più forte delle clementine;

considerando che un regime di sostegno alla trasformazione deve favorire la trasformazione degli agrumi summenzionati in succhi o i segmenti nel quadro di contratti conclusi fra i trasformatori e i produttori, che garantiscano a questi ultimi la corresponsione di un prezzo minimo ed alle industrie trasformatrici un approvvigionamento regolare;

considerando che, per incitare i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché farli ritirare dal mercato, è opportuno che il prezzo minimo alla trasformazione venga fissato al livello del prezzo di ritiro più elevato che viene praticato nei periodi in cui i ritiri sono più ingenti;

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che le compensazioni finanziarie concesse per la trasformazione dei mandarini e delle clementine siano fissate a un livello tale che, per ciascuno dei due prodotti, il divario tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria, cioè « l'onere per l'industria », sia identico a quello esistente per l'acquisto delle arance, tenuto conto del diverso rendimento in succo;

considerado che la produzione dei mandarini satsuma è caratterizzata da deficienze strutturali sul piano della commercializzazione, le quali si traducono in una grande dispersione dell'offerta; che occorre pertanto prevedere la concessione di un aiuto specifico alle organizzazioni di agrumicoltori che firmano contratti con i trasformatori, nonché il versamento a questi ultimi di una compensazione finanziaria; che la progettata ripartizione delle somme tra l'aiuto e la compensazione finanziaria è giustificata dalla necessità di concentrare lo sforzo finanziario principalmente a livello dell'offerta; che per permettere al settore di adattarsi a tale disposizione è necessario un periodo transitorio, nel corso del quale sarà concesso un aiuto alla trasformazione dei mandarini satsuma anche ai produttori di agrumi non appartenenti ad organizzazioni di agrumicoltori;

considerando che, per garantire l'efficacia dei limiti istituiti nel settore agrumario dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), è necessario, in sede di determinazione di detti limiti, tener conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione nell'ambito del presente regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2601/69 (5) e (CEE) n. 1123/89 (6) devono essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Arance, mandarini, clementine

Articolo 1

È istituito un regime di compensazioni finanziarie per la trasformazione in succo dei mandarini, delle clementine e delle arance raccolti nella Comunità.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1 è fondato sulla conclusione di contratti fra i produttori e i trasformatori.

Tali contratti devono precisare i quantitativi su cui vertono, lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai produttori.

Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che procedono al controllo qualitativo e quantitativo delle consegne ai trasformatori.

Articolo 3

La compensazione finanziaria è concessa al trasformatore per i quantitativi consegnati dal produttore in base ai contratti di cui all'articolo 2 e sempreché il trasformatore abbia versato al produttore, per la materia prima, un prezzo non inferiore al prezzo minimo che è pari per ciascuno dei prodotti in questione all'importo del prezzo di ritiro più elevato praticato nei periodi in cui si registrano i ritiri più cospicui. L'importo del prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

Articolo 4

1. Per le arance, la compensazione finanziaria non può eccedere la differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 3 ed i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori.

2. Per i mandarini e le clementine, la compensazione finanziaria viene fissata a un livello tale che, per ciascuno di detti prodotti, l'onere per l'industria sia equivalente all'onere per l'industria calcolato per le arance, tenuto conto del diverso rendimento in succo.

3. La compensazione finanziaria viene versata dal trasformatore, dietro sua domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i prodotti oggetto di contratto sono stati effettivamente trasformati.

4. L'importo della compensazione finanziaria viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

TITOLO II Mandarini satsuma

Articolo 5

1. È istituito un regime di aiuti per i mandarini satsuma raccolti nella Comunità e trasformati in segmenti. Detto regime comporta l'assegnazione:

- di un aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi riconosciute ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72;

- di una compensazione finanziaria ai trasformatori in segmenti.

2. Tuttavia, per la campagna 1993/1994, gli agrumicoltori non associati, di cui all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono ottenere un aiuto pari ai due terzi dell'importo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori, purché siano osservate tutte le altre disposizioni applicabili in materia.

Articolo 6

Il regime di cui all'articolo 5 è fondato sulla conclusione di contratti tra i produttori o le organizzazioni di produttori di agrumi e i trasformatori, alle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Per la concessione della compensazione finanziaria e la fissazione del prezzo minimo valgono le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto non può eccedere il 75 % della media delle compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori di mandarini satsuma durante le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.

2. L'aiuto viene versato alle organizzazioni di produttori di agrumi di cui all'articolo 5, su loro domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i mandarini satsuma oggetto di contratto sono stati effettivamente consegnati all'industria trasformatrice.

3. La compensazione finanziaria non può eccedere il 25 % della media delle compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori di mandarini satsuma durante la campagna 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.

4. La compensazione finanziaria viene versata al trasformatore, dietro sua domanda, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i mandarini satsuma oggetto di contratto sono stati effettivamente trasformati in segmenti.

5. L'importo della compensazione finanziaria e quello dell'aiuto sono fissati per un periodo di tre campagne. Al termine di questo periodo, la Commissione, dopo aver esaminato la situazione del settore e tenendo conto di quest'ultima, segnatamente per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta, può fissare importi validi per le campagne successive, secondo la procedura descritta all'articolo 10.

TITOLO III Disposizioni generali

Articolo 9

1. Per valutare se ed in quale misura il limite fissato per le arance in applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 sia stato superato, i quantitativi di arance consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento. A tal fine, detto limite viene maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stata versata una compensazione finanziaria durante il quinquennio 1984/1985 - 1988/1989.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i quantitativi di mandarini e di clementine consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento sono assimilati:

- per la fissazione dei limiti d'intervento, a una produzione destinata al consumo allo stato fresco;

- per la constatazione di un eventuale supero dei limiti d'intervento, a un quantitativo che beneficia di una misura d'intervento.

3. Per valutare se ed in quale misura il limite fissato per i mandarini satsuma in applicazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sia stato superato, i quantitativi di satsuma consegnati alla trasformazione in base al presente regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento. A tal fine, detto limite viene maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di satsuma per i quali è stata versata una compensazione finanziaria durante il triennio 1989/1990 - 1991/1992.

Articolo 10

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti la fissazione dei prezzi minimi, delle compensazioni finanziarie e dell'aiuto alle organizzazioni di produttori, vengono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 11

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Articolo 12

Entro la fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenterà, se necessario, un rapporto al Consiglio sull'applicazione del presente regime, corredato, se del caso, di proposte appropriate.

Articolo 13

I regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 1123/89 sono abrogati.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 259 del 23. 9. 1993, pag. 8.

(2) Parere reso il 29 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.