31993R3080

REGOLAMENTO (CE) N. 3080/93 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 10/11/1993 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 3080/93 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha instaurato, sulla base del sistema armonizzato, una nomenclatura delle merci denominata « nomenclatura combinata »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione (2) determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che le merci a cui si applicano le disposizioni relative alla destinazione particolare beneficiano, all'immissione in libera pratica, di un dazio ad aliquota ridotta o pari a zero in quanto, e soltanto se, vengono destinate a un'utilizzazione particolare;

considerando che è opportuno che taluni tipi di apparecchiature di prova per circuiti integrati beneficino dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione, a norma delle disposizioni sulla destinazione particolare, quando sono destinati alle prove di funzionalità dei circuiti integrati; che è necessario introdurre nella nomenclatura combinata, all'interno del codice SA 9030 81, alcune sottovoci riportanti le disposizioni sulla destinazione particolare di tali prodotti;

considerando che la nomenclatura combinata dovrebbe pertanto essere modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Le modifiche alle sottovoci della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento si applicano come suddivisioni Taric fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. TOMAS

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2551/93 (GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/91 (GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 30).

ALLEGATO

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(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) La sospensione di tale dazio è sospesa fino al 31 dicembre 1994.

Codici Taric per il 1993 e 1994: 9030 81 90*10

9030 81 90*20

9030 81 90*30

9030 81 90*40