REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d' ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d'ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d'ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia il massimale è fissato rispettivamente a 131 e 159 t; che alla data del 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1o novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia: "" ID="01">40.0090> ID="02">9 (tonnellate)> ID="03">5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00> ID="04">Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia "> ID="01">40.0780> ID="02">78 (tonnellate)> ID="03">6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90 > ID="04">Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 "> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.