31993R2973

REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d' ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d'ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 9 e 78 (numeri d'ordine 40.0090 e 40.0780) originari della Tailandia il massimale è fissato rispettivamente a 131 e 159 t; che alla data del 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia:

"" ID="01">40.0090> ID="02">9 (tonnellate)> ID="03">5802 11 00

5802 19 00

ex 6302 60 00> ID="04">Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia "> ID="01">40.0780> ID="02">78 (tonnellate)> ID="03">6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

> ID="04">Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 ">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.