REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d' ordine 40.0350) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0012 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Cina il massimale è fissato a 53 t; che alla data del 20 agosto 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1o novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina: "" ID="01">40.0350> ID="02">35 (tonnellate)> ID="03">5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 > ID="04">Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114"> ID="03">5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 "> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.