REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 5 (numero d' ordine 40.0050) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 5 (numero d'ordine 40.0050) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria 5 (numero d'ordine 40.0050) originari del Brasile il massimale è fissato a 1 510 000 pezzi; che alla data del 20 agosto 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1o novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Brasile: "" ID="01">40.0050> ID="02">5 (1 000 pezzi)> ID="03">6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99> ID="04">Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia "> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.