31993R2918

Regolamento (CEE) n. 2918/93 della Commissione del 22 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 23/10/1993 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0104


REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/93 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, per quanto riguarda il luppolo importato non conforme ai requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2265/91 (4), l'espressione « messe in libera pratica » che figura all'articolo 7 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 717/93 (6), potrebbe causare difficoltà alle amministrazioni nazionali, derivanti dal fatto che i controlli qualitativi avvengono nel luogo di destinazione e non nel luogo d'entrata, cioè di gran lunga dopo l'espletamento delle formalità di sdoganamento; che, al momento del controllo, il luppolo importato è probabilmente già stato miscelato con luppolo di produzione comunitaria, il che non consente più di rintracciare l'origine del prodotto importato né di revocare la procedura di sdoganamento; che occorre pertanto modificare il secondo comma dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3076/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3076/78, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione suindicati, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

(4) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 22.

(5) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

(6) GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 45.