31993R2908

REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/93 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 97 e 114 (numeri d' ordine 40.0970 e 40.1140) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 23/10/1993 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/93 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 97 e 114 (numeri d'ordine 40.0970 e 40.1140) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 97 e 114 (numeri d'ordine 40.0970 e 40.1140) originari del Brasile il massimale è fissato rispettivamente a 22 e 63 t; che alla data del 20 agosto 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Brasile:

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5608 19 19

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5608 90 00> ID="04">Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde "> ID="01">40.1140> ID="02">114 (tonnellate)> ID="03">5902 10 10

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.