Regolamento (CEE) n. 2868/93 della Commissione del 20 ottobre 1993 che modifica, per quanto riguarda le mele, l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 21/10/1993 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0068
REGOLAMENTO (CEE) N. 2868/93 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1993 che modifica, per quanto riguarda le mele, l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando che l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2610/93 (4), stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto delle mele aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle utilizzate per la fissazione dei prezzi di base; considerando che le informazioni raccolte dalla Commissione dimostrano che i prezzi di produzione della varietà « Gala » sono uguali o più alti dei prezzi delle varietà utilizzate per fissare i prezzi di base; che le mutazioni della varietà « Gala » hanno delle caratteristiche praticamente identiche e dovrebbero, dunque, essere raggruppate tra loro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato X « Mele » del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue: I termini « Gala e mutazioni » si aggiungono dopo il termine « Elstar ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 16.