31993R2827

Regolamento (CEE) n. 2827/93 della Commissione del 15 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine all'importo dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 16/10/1993 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/93 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine all'importo dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni effettuate nel 1992 e nel 1993 mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1827/93 (5), ha fissato l'importo dell'indennità speciale temporanea;

considerando che il costo supplementare del trasporto di ortofrutticoli freschi a destinazione degli altri Stati membri della Comunità è aumentato in maniera significativa, in particolare a causa della generalizzazione dell'embargo iugoslavo nei confronti dei trasporti in transito e che, di conseguenza, è necessario aumentare l'importo dell'indennità forfettaria per le spedizioni dell'ultimo trimestre del 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 936/93 l'importo di « 2,3 ECU » è sostituito dall'importo « 4 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle spedizioni effettuate a partire dal 1o ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22.

(5) GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 12.