31993R2826

Regolamento (CEE) n. 2826/93 della Commissione del 15 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 16/10/1993 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0029


REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/93 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3550/92 (4), stabilisce le modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3730/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede l'applicazione del tasso di conversione agricolo per esprimere in monete nazionali i prezzi e gli importi agricoli fissati in ecu; che, data l'esistenza di limiti finanziari stabiliti per il piano annuale di esecuzione delle forniture basati sul tasso di conversione del 1° ottobre, è necessario, onde preservare le risorse assegnate a ciascuno Stato membro, applicare il tasso di conversione agricolo valido alla stessa data per determinare i quantitativi di prodotti d'intervento e per convertire le spese attinenti alle forniture nel quadro del regime in questione;

considerando che alla luce dell'esperienza e allo scopo di garantire un'utilizzazione ottimale delle disponibilità, è opportuno precisare che le spese relative al trasporto dei prodotti non possono in nessun caso dare luogo a pagamenti in natura;

considerando che è altresì opportuno, per una sana gestione del regime, prevedere che se i prodotti non sono disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, sarà organizzata una procedura di gara per stabilire le condizioni più favorevoli per la realizzazione della fornitura e, in particolare, del trasporto intracomunitario; che, analogamente, è opportuno permettere, in tal caso, la mobilitazione di prodotti e la loro fornitura ad enti caritativi senza che i prodotti siano preventivamente trasferiti tra magazzini di intervento situati in Stati membri diversi;

considerando che è opportuno infine precisare, da un lato, gli obblighi dei destinatari delle forniture in materia di costituzione e di svincolo delle cauzioni e, d'altro lato, le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare in merito all'esecuzione del piano annuale;

considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1° ottobre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

« Il bando di gara precisa la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. »

2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa ed, eventualmente, la distribuzione ai beneficiari. Tuttavia, in tal caso, il trasporto forma oggetto di una disposizione specifica nel bando di gara di cui al paragrafo 2 e costituisce un elemento specifico dell'offerta del concorrente espressa in denaro. Inoltre, le spese di trasporto non possono essere oggetto di pagamento in prodotti. »

3) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La conversione in moneta nazionale del valore contabile dei prodotti d'intervento si effettua in base al tasso di conversione agricolo applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano. »

4) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro ottiene il rimborso delle spese di trasporto in base ai tassi fissati all'allegato II. »

5) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro.

Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti. »

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7

1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento nello Stato membro in cui sono richiesti, quest'ultimo presenta alla Commissione una domanda di presa in consegna delle scorte disponibili presso l'organismo d'intervento fornitore. La domanda contiene tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione della fornitura, relative in particolare ai prodotti, all'ubicazione delle scorte e ai quantitativi. La Commissione può rifiutare l'operazione o chiedere modifiche.

Lo Stato membro richiedente e destinatario dei prodotti organizza o fa organizzare una gara per stabilire le condizioni di forniture meno onerose. Alla gara partecipano almeno tre concorrenti. Le spese connesse al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta espressa in denaro e non possono essere pagate in natura.

2. Le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità e rimborsate allo Stato membro in base ai tassi indicati all'allegato II. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto e alla distanza percorsa. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4.

3. Il bando di gara indica la possibilità, per l'operatore, di presentare un'offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato comunitario dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l'organismo d'intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui a cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intracomunitario.

Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

4. Prima di ritirare le merci, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).

Ai fini dell'applicazione del titolo V di detto regolamento l'obbligazione principale è costituita dall'esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.

L'avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

L'autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture:

- Transferencia de productos de intervención - aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3149/92.

- Overførsel af interventionsprodukter - Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

- Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

- ÌåôáöïñÜ ðñïúüíôùí ðáñåìâÜóåùò - åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 7 ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 3149/92.

- Transfer of intervention products - Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

- Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3149/92.

- Trasferimento di prodotti di intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

- Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

- Transferência de produtos de intervenção - aplicação do nº 5 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 3149/92.

Le spese di trasporto intracomunitario sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in base ai quantitativi effettivamente presi in consegna.

6. Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione (**).

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(**) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43. »

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo, applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano. »

8) È inserito il seguente articolo 8 bis:

« Articolo 8 bis

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall'avvenuta esecuzione dell'operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l'avvenuta esecuzione dell'operazione sono inammissibili.

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda. »

9) All'articolo 9, alla fine del terzo trattino è aggiunta la seguente frase:

« I controlli in loco presso le organizzazioni designate vertono almeno sul 5 % delle spese eseguite nell'ambito del piano annuale. »

10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:

- i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento;

- la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione;

- le spese di trasporto e trasferimento;

- le spese amministrative;

- il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo perseguito. Essa precisa il tipo e il numero di controlli effettuati presso i beneficiari finali del piano. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

(4) GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 19.