31993R2806

REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/93 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/91 che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l' ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l' esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 14/10/1993 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/93 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/91 che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (2), in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione (5) ha stabilito talune disposizioni che fissano le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio; che nel quadro del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea occorre permettere che il carnet ATA rilasciato per le merci in causa, indipendentemente dall'utilizzazione prevista, possa essere presentato a qualsiasi ufficio doganale di entrata esplicante la funzione di ufficio di ammissione temporanea;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « regimi doganali economici economici »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2365/91 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La presentazione del carnet ATA per il vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in qualsiasi ufficio di entrata abilitato. L'ufficio di entrata esplica in tal caso la funzione di ufficio di ammissione temporanea.

Tuttavia, qualora,

a) l'ufficio di entrata abilitato non sia in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, o

b) l'ufficio d'entrata non sia abilitato ad esplicare funzioni di ufficio di ammissione temporanea,

tale ufficio consente che l'inoltro delle merci dall'ufficio di entrata all'ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite venga effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, secondo la procedura di cui all'articolo 14.

3. Le autorità doganali degli Stati membri abilitano i propri uffici doganali a fungere da uffici di entrata o da uffici di destinazione esplicanti le funzioni di uffici di ammissione temporanea.

Tali autorità comunicano alla Commissione l'elenco con gli indirizzi completi degli uffici abilitati conformemente al primo comma e l'elenco degli uffici abiliatati di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Quest'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

(3) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.