31993R2764

REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/93 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1993 che stabilisce il superamento della superficie massima garantita comunitaria investita a cotone nonché la riduzione dell' aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone per la campagna 1992-93

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 08/10/1993 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/93 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1993 che stabilisce il superamento della superficie massima garantita comunitaria investita a cotone nonché la riduzione dell'aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento succitato, la Commissione constata gli eventuali superamenti della superficie massima garantita comunitaria e stabilisce la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto; che la Commissione, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri produttori, ha accertato un superamento, per la campagna 1992-93 della superficie massima garantita stabilita dal regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2227/92 (4); che è pertanto necessario stabilire tale superamento e, applicando la formula di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/90, fissare la riduzione dell'aiuto per la campagna di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992-93 il superamento della superficie massima garantita comunitaria di cotone di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissato a 93 195 ettari.

Articolo 2

Per la campagna 1992-93 l'aiuto ridotto in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissato a 109,89 ECU/ha.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29.

(4) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 94.