31993R2742

REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 9503 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 26 626 000 ECU; che in data 3 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.