Regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca
Gazzetta ufficiale n. L 245 del 01/10/1993 pag. 0088 - 0098
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0199
REGOLAMENTO (CEE) N. 2699/93 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1993 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (4), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (8), in particolare l'articolo 15, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93, in particolare l'articolo 15, considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica polacca, la Repubblica ungherese e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, a decorrere dal 1o marzo 1992, accordi interinali conclusi con detti paesi, in appresso denominati « accordi interinali »; considerando che gli accordi interinali hanno previsto una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, limitatamente a determinati quantitativi; che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno; considerando che sono stati siglati protocolli aggiuntivi agli accordi interinali suddetti, la cui applicazione provvisoria a decorrere dal 1o luglio 1993 è stata decisa con decisione 93/421/CEE del Consiglio (10), al fine di migliorare l'accesso al mercato comunitario dei prodotti originari dei paesi interessati, in particolare di taluni prodotti agricoli elencati negli allegati X b) (Polonia e Ungheria) e XIII b) (territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca) degli accordi interinali; considerando che i protocolli aggiuntivi suddetti dispongono che i quantitativi di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame indicati, rispettivamente, negli allegati X b) e XIII b) degli accordi interinali saranno oggetto di una riduziona del prelievo del 60 % a decorrere dal 1o luglio 1993 e che i quantitativi fissati in tonnellate per l'anno 1994 sono applicabili dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994; considerando che alcune categorie di prodotti nel settore delle uova e del pollame sono già state assegnate per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 settembre 1993 dal regolamento (CEE) n. 2031/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (11); considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli di importazione per la maggior parte dei prodotti, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia di origine del prodotto; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93 (13); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di riduzione; considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i risultati di speculazione connessi alla natura del regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori; considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3730/92 (15), con effetto a decorrere dal 1o luglio 1993, data di applicazione delle disposizioni dei protocolli aggiuntivi; che tuttavia i titoli d'importazione per i quantitativi disponibili nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993 sono già stati assegnati in base al regolamento suddetto; che per garantire il passaggio ordinato alle nuove disposizioni e in particolare affinché tutti i quantitativi oggetto di questi titoli, che siano o meno già stati importati, fruiscano dell'aumento al 60 % della riduzione dei tassi di prelievo applicabili, è opportuno sottoporre tali quantitativi alle disposizioni del presente regolamento e disporre che vengano restituiti gli importi pagati in eccesso; considerando che per le oche vive e per le oche intere o in pezzi è possibile applicare, anziché il sistema dei titoli di importazione, un sistema di controllo dei quantitativi realmente importati, meno vincolante per gli importatori; considerando che per questi prodotti è necessario garantire l'accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori comunitari ai quantitativi ammessi a beneficiare di un prelievo ridotto, nonché l'applicazione ininterrotta del prelievo fino ad esaurimento dei quantitativi; che è opportuno adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria efficace di tali quantitativi, prevedendo la possibilità di attingere al volume fissato proporzionalmente ai quantitativi di cui sia stata constatata l'effettiva importazione; che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tutte le informazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande. Articolo 2 1. I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente: - per i prodotti dei gruppi 1, 12 e 19: - 35 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 35 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, - 15 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, - 15 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno; - per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27: - 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, - 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, - 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno. 2. Le quantità distribuite nel corso del trimestre dal 1o luglio al 30 settembre 1993 come pure le quantità disponibili nel trimestre dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993 sono fissate nell'allegato IV del presente regolamento. Per i quantitativi importati mediante i titoli d'importazione rilasciati per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993 in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 579/92 con un tasso di prelievo ridotto del 40 %, vengono restituiti agli operatori interessati gli importi pagati in eccesso. Articolo 3 Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata. a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del pollame o in quello delle uova; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale. b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei tre paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2. c) La domada di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese. d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture: Reglamento (CEE) no 2699/93, Forordning (EOEF) nr. 2699/93, Verordnung (EWG) Nr. 2699/93, Kanonismos (EOK) arith. 2699/93, Regulation (EEC) No 2699/93, Règlement (CEE) no 2699/93, Regolamento (CEE) n. 2699/93, Verordening (EEG) nr. 2699/93, Regulamento (CEE) no 2699/93. e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture: Riduzione del prelievo a norma del Reglamento (CEE) no 2699/93, Forordning (EOEF) nr. 2699/93, Verordnung (EWG) Nr. 2699/93, Kanonismos (EOK) arith. 2699/93, Regulation (EEC) No 2699/93, Règlement (CEE) no 2699/93, Regolamento (CEE) n. 2699/93, Verordening (EEG) nr. 2699/93, Regulamento (CEE) no 2699/93. Articolo 4 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2. 2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande. 4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una precentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. 5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 5 A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi. Articolo 6 Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1. Articolo 7 Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0. Articolo 8 I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo interinale. Articolo 9 I quantitativi di prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire l'efficace espletamento di tale mansione. Articolo 10 1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo interinale per i prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprendente un'apposita domanda per i prodotti di cui trattasi e corredata del certificato di cui all'articolo 8. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano alla Commissione le domande di assegnazione a valere sui quantitativi di cui all'allegato I. 2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica. Le domande di assegnazione recano l'indicazione: numero d'ordine 09 5301. 3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore. I quantitativi non utilizzati sono riversati quanto prima nel quantitativo corrispondente del periodo di cui all'allegato I per il quale erano stati concessi. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi di cui all'allegato I, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai quantitativi prelevati. Articolo 11 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui ai gruppi 3, 13 e 20 dell'allegato I del presente regolamento l'uguaglianza e la continuità di accesso ai quantitativi indicati nell'allegato I, fino a quando il saldo del volume di detti quantitativi lo consente. Articolo 12 Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento. Articolo 13 Il regolamento (CEE) n. 579/92 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati per i periodi dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o aprile al 30 giugno 1993, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 dello stesso regolamento. Ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993 conformemente all'articolo 2 del regolamento sopraindicato si applicano le disposizioni del presente regolamento. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3. (2) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3. (3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6. (4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4. (5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5. (7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (8) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1. (9) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (10) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 42. (11) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 29. (12) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (13) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19. (14) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15. (15) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 12. ALLEGATO I A. Prodotti originari della Repubblica ungherese I. Riduzione del prelievo del 50 % "(in t) "" ID="01">1> ID="02">0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19> ID="03">850> ID="04">910> ID="05">970 "> ID="01">2> ID="02">ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)> ID="03">850> ID="04">910> ID="05">970 "> ID="01">3> ID="02">0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)> ID="03">15 000> ID="04">16 100> ID="05">17 300 ""(a) Pezzi di anatra. (b) Pezzi di oca. > II. Riduzione del prelievo del 60 % "(in t) "" ID="01">4> ID="02">0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90> ID="03">14 000> ID="04">15 000> ID="05">16 000 "> ID="01">5> ID="02">0207 39 21 0207 41 41> ID="03">4 400> ID="04">4 700> ID="05">5 000 "> ID="01">6> ID="02">0207 39 23 0207 41 51> ID="03">5 050> ID="04">5 450> ID="05">5 850 "> ID="01">7> ID="02">0207 39 11 0207 41 10> ID="03">4 000> ID="04">4 300> ID="05">4 600 "> ID="01">8> ID="02">0207 39 41 0207 42 41> ID="03">1 800> ID="04">1 900> ID="05">2 050 "> ID="01">9> ID="02">0207 39 31 0207 42 10> ID="03">1 800> ID="04">1 900> ID="05">2 050 "> ID="01">10> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">1 250> ID="04">1 350> ID="05">1 450 "> ID="01">11> ID="02">0408 91 10> ID="03">250> ID="04">270> ID="05">290 "> B. Prodotti originari della Repubblica polacca I. Riduzione del prelievo del 50 % "(in t) "" ID="01">12> ID="02">0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)> ID="03">1 100> ID="04">1 200> ID="05">1 300 "> ID="01">13> ID="02">0105 99 20 0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b) ex 0207 39 85 (b) ex 0207 43 90 (b)> ID="03">14 900> ID="04">16 100> ID="05">17 200 ""(a) Pezzi di anatra. (b) Pezzi di oca. > II. Riduzione del prelievo del 60 % "(in t) "" ID="01">14> ID="02">0105 91 00 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90> ID="03">3 000> ID="04">3 250> ID="05">3 500 "> ID="01">15> ID="02">0207 39 11 0207 39 13 0207 39 15 0207 39 17 0207 39 21 0207 39 23 0207 39 27 0207 41 10 0207 41 11 0207 41 21 0207 41 31 0207 41 41 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90> ID="03">4 200> ID="04">4 550> ID="05">4 900 "> ID="01">16> ID="02">0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400 "> ID="01">17> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 "> ID="01">18> ID="02">0408 91 10 0408 99 10 (c)> ID="03">190> ID="04">200> ID="05">220 ""(c) In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova intere essiccate). > C. Prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca I. Riduzione del prelievo del 50 % "(in t) "" ID="01">19> ID="02">0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)> ID="03">325> ID="04">350> ID="05">375 "> ID="01">20> ID="02">0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)> ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 ""(a) Pezzi di anatra. (b) Pezzi di oca. > II. Riduzione del prelievo del 60 % "(in t) "" ID="01">21> ID="02">0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90> ID="03">2 500> ID="04">2 700> ID="05">2 900 "> ID="01">22> ID="02">0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51> ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 "> ID="01">23> ID="02">0207 39 11 0207 41 10> ID="03">2 500> ID="04">2 700> ID="05">2 900 "> ID="01">24> ID="02">0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41> ID="03">600> ID="04">650> ID="05">700 "> ID="01">25> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">6 300> ID="04">6 800> ID="05">7 300 "> ID="01">26> ID="02">0408 11 10 (c) 0408 19 11 0408 19 19> ID="03">380> ID="04">400> ID="05">440 "> ID="01">27> ID="02">0408 91 10 0408 99 10 (d)> ID="03">2 550> ID="04">2 750> ID="05">2 950 ""(c) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi). (d) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide). > ALLEGATO II Applicazione del regolamento (CEE) n. 2699/93 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - Settore uova e pollame Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto Data Periodo Stato membro: Speditore: Responsabile con cui mettersi in contatto: Telefono: Telefax: Numero del gruppo Quantitativo richiesto 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 ALLEGATO III Applicazione del regolamento (CEE) n. 2699/93 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - Settore uova e pollame Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto Data Periodo Numero del gruppo Stato membro Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (t) Totale, in tonnellate, per il gruppo ALLEGATO IV "(in tonnellate) "" ID="01">Ungheria> ID="02">1> ID="03">273,00> ID="04">322,00"> ID="02">2> ID="03">195,00> ID="04">230,00"> ID="02">4> ID="03">1 745,00> ID="04">5 255,00"> ID="02">5> ID="03">847,00> ID="04">1 353,00"> ID="02">6> ID="03">1 530,00> ID="04">995,00"> ID="02">7> ID="03">925,00> ID="04">1 075,00"> ID="02">8> ID="03">255,00> ID="04">645,00"> ID="02">9> ID="03">231,00> ID="04">669,00"> ID="02">10> ID="03">0,00> ID="04">625,00"> ID="02">11> ID="03">0,00> ID="04">125,00 "> ID="01">Polonia> ID="02">12> ID="03">350,00> ID="04">420,00"> ID="02">14> ID="03">0,00> ID="04">1 500,00"> ID="02">15> ID="03">0,00> ID="04">2 100,00"> ID="02">16> ID="03">0,00> ID="04">600,00"> ID="02">17> ID="03">0,00> ID="04">650,00"> ID="02">18> ID="03">0,00> ID="04">95,00 "> ID="01">Repubblica federativa ceca e slovacca> ID="02">19 21 22 23 24 25 26 27> ID="03">105,00 288,74 50,00 0,00 10,00 98,27 10,00 46,00> ID="04">122,50 961,26 600,00 1 250,00 290,00 3 051,73 180,00 1 229,00 ">