31993R2658

REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/93 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/92, che stabilisce le modalità d' applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l' Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché del regolamento (CEE) n. 2357/93, che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l' ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 30/09/1993 pag. 0008 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0174


REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/93 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/92, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché del regolamento (CEE) n. 2357/93, che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altra (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1,

considerando che i suddetti regolamenti hanno istituito per taluni prodotti - fra l'altro del settore lattiero-caseario - un regime di riduzione dei prelievi all'importazione; che le modalità d'applicazione di questo regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (7); che dal 1o luglio 1993 vengono applicati, in via provvisoria, protocolli addizionali (8) agli accordi interlocutori conclusi tra la Comunità economica europea, da un lato, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca, dall'altro; che detta applicazione provvisoria implica che, a decorrere dalla data citata, il prelievo venga ulteriormente ridotto del 20 % e il volume dei contingenti venga portato al livello inizialmente fissato per il 1994;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 584/92 e, più particolarmente, disporre che l'operatore riceva una parte (20 %) del prelievo indebitamente riscosso sulle importazioni effettuate in base a titoli rilasciati dopo il 1o luglio 1993, importazioni su cui è stata applicata una riduzione del prelievo pari soltanto al 40 %;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2357/93 della Commissione (9), sono già stati fissati i quantitativi disponibili per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993 e che, in seguito alle nuove decisioni adottate nell'ambito dei protocolli addizionali, occorre modificare l'allegato di detto regolamento, fissando nuovi quantitativi disponibili per il trimestre in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1996, i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati sull'arco dell'anno nel modo seguente:

- 25 % tra il 1o luglio e il 30 settembre,

- 25 % tra il 1o ottobre e il 31 dicembre,

- 25 % tra il 1o gennaio e il 31 marzo,

- 25 % tra il 1o aprile e il 30 giugno. »

2) All'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 30 giugno dell'anno di rilascio. »

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 257/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le importazioni effettuate in base a titoli d'importazione rilasciati dopo il 1o luglio 1993 per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 584/92 beneficiano di una riduzione del prelievo pari al 60 %. A sua richiesta, l'operatore che abbia effettuato importazioni a questo titolo dopo il 1o luglio 1993 riceve l'importo indebitamente riscosso, pari al 20 % del prelievo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

(8) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 43.

(9) GU n. L 216 del 26. 8. 1993, pag. 13.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Polonia

Riduzione del prelievo del:

- 60 % a decorrere dal 1o luglio 1993

"(in tonnellate)

"" ID="01">0402 10 19> ID="02">Latte scremato in polvere"> ID="01">0402 21 19> ID="02">Latte intero in polvere> ID="03">3 550> ID="04">3 800> ID="05">4 100"> ID="01">0402 21 99> ID="02">Latte intero in polvere"> ID="01">0405 00 11 0405 00 19> ID="02">Burro> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400"> ID="01">0406 > ID="02">Formaggi> ID="03">2 400> ID="04">2 600> ID="05">2 800 ">

B. Prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca

Riduzione del prelievo del:

- 60 % a decorrere dal 1o luglio 1993

"(in tonnellate)

"" ID="01">0402 10 19> ID="02">Latte scremato in polvere"> ID="01">0402 21 19> ID="02">Latte intero in polvere> ID="03">3 000> ID="04">3 200> ID="05">3 400"> ID="01">0402 21 91> ID="02">Latte intero in polvere"> ID="01">0405 00 11 0405 00 19> ID="02">Burro> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400"> ID="01">ex 0406 40 > ID="02">Niva"> ID="01">ex 0406 90 > ID="02">Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400 ">

C. Prodotti originari dell'Ungheria

Riduzione del prelievo del:

- 60 % a decorrere dal 1o luglio 1993

"(in tonnellate)

"" ID="01">ex 0406 90 89> ID="02">Balaton, Cream-white Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400 » ">

ALLEGATO II

« ALLEGATO

Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993

"(tonnellate)

"" ID="01">Codici NC e prodotti> ID="02">0402 10 19

0402 21 19

0402 21 99> ID="03">0405 00 11

0405 00 19

Burro> ID="04">0406

Formaggio> ID="05">0402 10 19

0402 21 19

0402 21 91> ID="06">0405 00 11

0405 00 19

Burro> ID="07">ex 0406 40-Niva

ex 0406 90-

Moravsky blok (1) > ID="08">ex 0406 90 89

Balaton (2) "> ID="01">Quantitativo disponibile> ID="02">962,5> ID="03">325> ID="04">650> ID="05">825> ID="06">325> ID="07">325> ID="08">325 "">

(1) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista. »