31993R2657

REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/93 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l' attribuzione dei quantitativi disponibili

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 30/09/1993 pag. 0005 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/93 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (4), e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/93 (6);

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il quarto trimestre del 1993, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 (8), ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che la lettera n. 2 allegata all'accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altro, ha concesso alla Repubblica federativa Ceca e Slovacca il beneficio del presente regime; che lo scioglimento di tale Repubblica il 31 dicembre 1992 ha dato origine alla Repubblica Ceca, da un lato, e alla Repubblica Slovacca, dall'altro (9), ed è pertanto necessario ammettere queste due repubbliche al beneficio del presente regime;

considerando che a norma dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Romania in merito a taluni disposizioni applicabili ai bovini vivi, allegato all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Romania, dall'altro, che è entrato in vigore il 1o maggio 1993, la Romania è ammessa al beneficio del presente regolamento;

considerando che la dichiarazione n. 2 della Comunità relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Slovenia, allegata all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (10), entrato in vigore il 1o settembre 1993, prevede di accordare alla Slovenia il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel quarto trimestre del 1993, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

a) 6 315 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;

b) 42 240 aventi peso vivo per capo da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al punto 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

Italia Grecia a) 6 315 capi 5 480 835

b) 42 240 capi 36 640 5 600

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, oppure

- giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- Hungría y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumania y/o Eslovenia,

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumaenien og/eller Slovenien,

- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumaenien und/oder Slowenien,

- Oyngaria i/kai Polonia i/kai Tsechiki Dimokratia i/kai Slovakiki Dimokratia i/kai Roymania i/kai Slovenia,

- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia,

- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie,

- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica Ceca e/o Repubblica Slovacca e/o Romania e/o Slovenia,

- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenie,

- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

9. Con riferimento ai quantitativi di cui al paragrafo 7, lettera b), i titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), la domanda di titolo d'importazione:

- deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

- non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

Articolo 3

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (11), per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

Articolo 5

Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

(4) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 3.

(7) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(8) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

(9) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(10) GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.

(11) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.