31993R2655

Regolamento (CEE) n. 2655/93 del Consiglio del 27 settembre 1993 che abroga con effetto retroattivo le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 30/09/1993 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 2655/93 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1993 che abroga con effetto retroattivo le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Prodotti (1) I prodotti in questione sono i cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, di cui al codice 8482 20 00 della nomenclatura combinata (NC).

B. Procedimento (2) Nel maggio 1989 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 1739/85 (3) che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(3) L'inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia presentata nel dicembre 1988 dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA) per conto di produttori che rappresentano quasi tutta l'industria comunitaria dei cuscinetti a rulli conici.

(4) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1739/85 sarebbero dovute decadere nel giugno 1990. Tuttavia, poiché l'inchiesta relativa al riesame era ancora in corso in quel periodo, le misure sono rimaste in vigore in attesa dell'esito del riesame conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e la Commissione ha pubblicato un avviso in proposito (4).

C. Ritiro della richiesta di riesame e conclusione dell'inchiesta (5) Nel marzo 1993 la FEBMA ha ritirato la richiesta di riesame.

(6) La Commissione, non avendo motivo di credere che la cessazione delle misure sia contraria all'interesse della Comunità, ritiene che il riesame e il relativo procedimento antidumping debbano essere conclusi. Il Consiglio è d'accordo.

D. Scadenza delle misure (7) Alla luce di quanto precede, le misure antidumping decadono conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(8) Se la procedura di riesame non fosse stata avviata, le misure sarebbero scadute il 28 giugno 1990. La Commissione ritiene pertanto opportuno che dette misure siano abrogate con effetto retroattivo da questa data.

(9) Si applica la legislazione in vigore relativa al rimborso dei dazi doganali. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (5), modificato dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio (6), il termine per la presentazione della domanda di rimborso dei dazi è di tre anni.

(10) Benché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sia stato pubblicato un avviso relativo alla salvaguardia dei diritti degli importatori in relazione ai dazi antidumping versati (7), gli importatori interessati potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il Consiglio intendeva abrogare definitivamente le misure antidumping con effetto retroattivo a decorrere dal 29 giugno 1990. È quindi opportuno che gli importatori abbiano l'opportunità di chiedere il rimborso dei dazi da essi pagati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 1739/85 sulle importazioni di cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, originari del Giappone, di cui al codice NC 8482 20 00, sono abrogati a decorrere dal 29 giugno 1990.

Articolo 2

1. Si applica la legislazione in vigore relativa al rimborso dei dazi doganali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si ritiene che i dazi antidumping contabilizzati dall'autorità responsabile della riscossione tra il 29 giugno 1990 e il 29 dicembre 1990 siano stati contabilizzati il 29 dicembre 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 126 del 23. 5. 1989, pag. 2.

(3) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 3.

(4) GU n. C 132 del 31. 5. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.

(7) GU n. C 179 dell'1. 7. 1993, pag. 5.