REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/93 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1993 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2226/93
Gazzetta ufficiale n. L 242 del 28/09/1993 pag. 0006 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/93 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1993 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2226/93 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinare vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria; considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (6), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa; considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/93 della Commissione (8) dovrebbe essere abrogato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità: a) quarti posteriori non disossati: - circa 340 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1o gennaio 1992, - circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1o marzo 1992, - circa 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1o gennaio 1992, (95 t immagazzinate nei Paesi Bassi), - circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1o febbraio 1992, - circa 1 500 t di carni non dissossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1o settembre 1992; b) quarti anteriori non disossati: - circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1992, - circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1o settembre 1992, - circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1o gennaio 1992, - circa 20 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1o gennaio 1992; c) carni disossate: - circa 2 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1o agosto 1993, - circa 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1992, - circa 1 700 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1o febbraio 1993, - circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1o giugno 1993, - circa 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1o gennaio 1993. 2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento. 4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 5 ottobre 1993. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto: a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro; b) deve essere corredata: - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77; - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate. 2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati. 3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a: - 150 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati. - 100 ECU/100 kg per i quarti anteriori non disossati. - 140 ECU/100 kg per le carni disossate. Articolo 4 Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto. Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 2226/93 è abrogato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59. (5) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (6) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12. (7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (8) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 16. PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I /* Tabelle: v. GUCE */ (1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79. (1) Disse priser gaelder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79. (1) Diese Preise gelten gemaess Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79. (1) 17 1 () . 2173/79. (1) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79. (1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79. (1) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79. (1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79. (1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no no 1 do artigo 17o do Regulamento (CEE) no 2173/79. PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198 DANMARK: EF-Direktoratet Nyropsgade 26 DK-1602 Koebenhavn K Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél.: 45 38 84 00, télex: 205476 F ESPAÑA: Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8 E-28004 Madrid Tel. 347 65 00 / 347 63 10 Télex 23427 SENPA E Telefax 521 98 32 / 522 43 87 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main Tel.: (069) 1 56 47 72/3 Telex: 411727, Telefax: (069) 15 64 791