31993R2581

REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/93 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1993 che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0002 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/93 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1993 che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

sentito il comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO (1) Nel maggio 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghe nella Comunità economica europea (CLIFA), per conto dei produttori comunitari che rappresentano il 98 % circa della produzione comunitaria di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in oggetto dal Sudafrica e dalla Repubblica popolare cinese, nonché al pregiudizio da esse provocato; tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(2) Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e del Sudafrica ed ha avviato un'inchiesta.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2409/87 della Commissione (3), il regolamento (CEE) n. 341/90 del Consiglio (4), il regolamento (CEE) n. 1115/91 del Consiglio (5) e la decisione 91/240/CEE della Commissione (6), relativi alle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex URSS, della Svezia, della Norvegia, dell'Islanda, del Venezuela, del Brasile e dell'ex Iugoslavia, sono soggetti ad un riesame avviato in seguito ad un avviso pubblicato il 6 maggio 1992 (7).

(4) Nel dicembre 1992, il regolamento (CEE) n. 3642/92 del Consiglio (8) ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori e gli esportatori, gli importatori ed i produttori comunitari notoriamente interessati in merito all'apertura del procedimento ed ha offerto alle parti la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto.

(6) Alcuni produttori ed esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di determinare l'esistenza di pratiche di dumping e l'eventuale pregiudizio arrecato.

Sono state svolte inchieste in loco presso le seguenti società.

Produttori comunitari:

- Pechiney Electrométallurgie, Francia,

- Sociedad Española de Carburos Metálicos, Spagna,

- SKW Trostberg AG, Germania.

Importatori non collegati:

- Frank & Schulte GmbH, Germania,

- Considar Benelux NV, Belgio.

Importatore collegato:

- Samancor International Ltd, Regno Unito.

Produttori sudafricani:

- Rand Carbide, Div. of Highveld Steel & Vanadium Corp. Ltd, Witbank,

- Samancor, Chrome Division, Ferrometals Ltd, Witbank,

- Samancor, Industrial Minerals and Chemicals Division Meyerton.

(8) La Commissione ha condotto un'inchiesta presso gli impianti di alcuni produttori norvegesi, dal momento che la Norvegia è stata scelta come paese di riferimento per il calcolo del valore normale relativo al caso della Cina (cfr. punto 17).

(9) La Commissione ha ricevuto e utilizzato informazioni inviate dai denunzianti, dagli importatori e dai produttori sudafricani. I produttori cinesi non hanno collaborato.

(10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 30 aprile 1992.

B. PRODOTTO 1. Descrizione (11) Il prodotto in esame è il ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese contenente, in peso, tra 20 % e 96 % di silicio, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e ex 7202 29 00.

L'indagine ha dimostrato che il ferrosilicio con un tenore di silicio compreso tra il 20 % e il 96 % presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e ha le stesse applicazioni. I vari tipi di ferrosilicio sono intercambiabili nelle loro principali applicazioni come deossidanti nella produzione siderurgica e come leganti per le leghe di acciaio ad alta temperatura e le lamiere.

2. Prodotto simile (12) La Commissione ha stabilito che il ferrosilicio prodotto nella Comunità e quello prodotto ed esportato dal Sudafrica sono prodotti simili per quanto concerne le caratteristiche fisiche e tecniche di base, nonché i possibili usi.

C. DUMPING 1. Valore normale a) Sudafrica

(13) Le vendite interne dei produttori sudafricani superavano il 5 % delle esportazioni nella Comunità e quindi erano effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato rappresentativo ed una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(14) Il valore normale è stato pertanto calcolato, per tutti i produttori sudafricani, sulla base della media ponderata dei prezzi del ferrosilicio applicati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(15) I prezzi erano al netto di tutti gli sconti direttamente collegati alle vendite in esame.

b) Repubblica popolare cinese

(16) Dal momento che la Cina non è considerata un paese ad economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato calcolato sulla base delle informazioni ottenute da un paese di riferimento ad economia di mercato in cui si produceva ferrosilicio.

(17) Come paese di riferimento, la Commissione ha scelto la Norvegia. L'industria del ferrosilicio norvegese, che ha registrato elevati volumi e bassi costi di produzione, poteva essere considerata un produttore efficiente rispetto a tutti gli altri paesi produttori noti, data la facilità di accesso all'energia idroelettrica, il fattore più costoso nella produzione del ferrosilicio. La Norvegia è inoltre un forte produttore, con una quota consistente delle vendite (oltre il 40 %) realizzata sui mercati comunitari. Essa è stata dunque considerata un adeguato paese di riferimento.

Nel corso del periodo di riferimento i prezzi praticati sul mercato norvegese non erano tali da consentire il recupero, nel corso di normali operazioni commerciali, di tutti i costi equamente ripartiti. Il valore normale è stato pertanto calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base al valore costruito ottenuto in funzione della media ponderata dei costi di produzione dei produttori norvegesi e di un margine di profitto del 6 %, considerato ragionevole alla luce delle informazioni di cui la Commissione dispone riguardo al fabbisogno di investimenti a medio e lungo termine dell'industria del ferrosilicio.

2. Prezzi all'esportazione a) Sudafrica

(18) Per le vendite effettuate direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

(19) Per le esportazioni effettuate ad importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sono stati costruiti sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguato per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 3 %, considerato equo in base alle informazioni fornite alla Commissione da importatori non collegati del prodotto in questione.

b) Repubblica popolare cinese

(20) I produttori cinesi non hanno collaborato all'indagine. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato le informazioni più attendibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Per determinare i prezzi all'esportazione applicati dalla Cina, la Commissione ha utilizzato i dati statistici Eurostat sulle importazioni. La scelta di questo metodo è stata confermata dalle informazioni ottenute dall'unico importatore nella Comunità del ferrosilicio originario della Cina disposto a collaborare; tali informazioni riguardavano il 20 % circa del volume totale delle importazioni di ferrosilicio cinese durante il periodo dell'inchiesta.

3. Confronto (21) Per confrontare il valore normale relativo al Sudafrica e il valore normale stabilito per la Cina con i prezzi all'esportazione, secondo le singole transazioni, la Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, come talune spese di vendita, e cioè condizioni di credito, commissioni, trasporto, imballaggio, assicurazione, movimentazione e spese sussidiarie.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stesso stadio commerciale.

4. Margine di dumping (22) Dal confronto dei fatti così ottenuti sono emersi margini di dumping nei confronti del Sudafrica e della Cina.

Il margine di dumping era pari alla differenza tra il valore normale calcolato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

a) Sudafrica

(23) La media ponderata dei margini di dumping per i produttori sudafricani interessati, espressa in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Samancor 47,4 %

Highveld - Rand Carbide 34,7 %

(24) Nel caso delle aziende che non hanno collaborato all'inchiesta o non hanno risposto in maniera soddisfacente al questionario della Commissione, il dumping è stato stabilito sulla base degli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che i fatti più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta. Poiché inoltre non aveva motivo di ritenere che le società non disposte a collaborare praticassero il dumping ad un livello inferiore al margine più alto stabilito e per evitare di premiare la mancata collaborazione, la Commissione ha deciso di attribuire alle società in oggetto il margine più elevato.

b) Repubblica popolare cinese

(25) Espresso come percentuale del valore cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping è pari al 49,7 %.

D. PREGIUDIZIO 1. Cumulo (26) Gli effetti delle importazioni provenienti dal Sudafrica e dalla Cina sono stati analizzati cumulativamente, dal momento che le esportazioni originarie di ciascun paese, nel corso del periodo dell'inchiesta, comprendevano considerevoli quantitativi del prodotto simile, erano in concorrenza tra loro e con la produzione comunitaria e il comportamento sul mercato dei rispettivi esportatori era simile.

2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in dumping a) Volume delle importazioni

(27) Le esportazioni dal Sudafrica e dalla Cina nella Comunità sono sensibilmente aumentate, passando da 9 000 t nel 1989 a 31 000 t nel 1991 e nel 1992 (calcolate su base annua). Nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato è aumentata da meno del 2 % a quasi il 6 %.

b) Prezzo delle importazioni in dumping

(28) Il confronto tra i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria e quelli degli esportatori è stato effettuato sulla base delle vendite di ferrosilicio cif frontiera comunitaria, al netto del dazio. Sono state prese in considerazione le vendite realizzate allo stesso stadio commerciale sui mercati più importanti e rappresentativi della Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta.

Dal confronto sono emersi margini di sottoquotazione pari in media al 25,2 % per le importazioni dal Sudafrica e al 24 % per quelle dalla Cina.

3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(29) La produzione comunitaria di ferrosilicio è diminuita da circa 190 000 t nel 1989 a 132 000 t nel 1991 e 102 000 t nel 1992.

Benché la capacità di produzione sia scesa da circa 255 000 t nel 1989 ad approsimativamente 200 000 t fino all'aprile 1992 (calcolata su base annua), il tasso di utilizzazione degli impianti è diminuito, passando dal 75 % nel 1989 al 48 % nel primo trimestre del 1992.

b) Volume delle vendite e quota di mercato

(30) Il quantitativo di ferrosilicio venduto sul mercato della Comunità dall'industria comunitaria è sceso da 163 000 t nel 1989 a 135 000 nel 1990, a 122 000 t nel 1991 e a circa 100 000 t nel 1992.

(31) Tra il 1989 e il 1992 la quota di mercato dei produttori comunitari è costantemente diminuita: 30 % nel 1989, 25 % nel 1990, 23 % nel 1991 e 13 % nei primi quattro mesi del 1992. Il consumo comunitario annuo, invece, dopo essere aumentato da 490 000 t nel 1988 a 535 000 t nel 1989, è successivamente rimasto stabile.

c) Andamento dei prezzi

(32) Il basso livello dei prezzi all'importazione nel periodo dell'inchiesta ha indotto i produttori comunitari a vendere il prodotto all'interno della Comunità a prezzi che, nella maggioranza dei casi, non coprivano i costi di produzione. I produttori comunitari, quindi, oltre a non poter aumentare i prezzi in misura sufficiente per compensare l'incremento dei costi di produzione, sono stati addirittura costretti a ridurli, nel tentativo infruttuoso di evitare la perdita di quote di mercato.

d) Profitti

(33) A causa del ristagno dei prezzi e della diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, che influenzavano negativamente la copertura delle spese fisse di questo settore ad uso intensivo di capitale, dal 1987 in poi l'industria comunitaria ha registrato nel complesso risultati finanziari insoddisfacenti (con la sola eccezione del 1989, quando è stato realizzato un limitato profitto). La situazione è ulteriormente peggiorata dal 1990, in particolare nel periodo dell'inchiesta, con forti perdite a carico di tutti i produttori comunitari. Dalla media ponderata dei risultati dell'industria comunitaria emerge una perdita di circa il 34 % sul giro d'affari nel periodo in questione.

e) Occupazione e investimenti

(34) È opportuno rilevare che l'industria del ferrosilicio non è ad uso intensivo di lavoro; essa ha comunque registrato una limitata ma costante riduzione della manodopera.

Gli investimenti sono stati ridotti e, in Italia, tre imprese hanno cessato la produzione di ferrosilicio.

f) Conclusione

(35) Date le perdite finanziarie e la diminuzione delle quote di mercato, la posizione dell'industria comunitaria ha subito un notevole deterioramento. La Commissione conclude pertanto che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio.

4. Rapporto di causalità fra importazioni in dumping e pregiudizio (36) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato dagli effetti del dumping ed ha accertato che l'aumentato flusso di importazioni dal Sudafrica e dalla Cina coincideva con una perdita rilevante della quota di mercato e con il calo della redditività dell'industria comunitaria. Dato che il mercato comunitario del ferrosilicio è trasparente e sensibile all'andamento dei prezzi, la sottoquotazione praticata dai produttori del Sudafrica e della Cina ha avuto un immediato effetto depressivo sui prezzi dell'industria comunitaria. I produttori comunitari hanno dovuto ridurre i loro prezzi per adeguarli al ribasso.

5. Altri fattori (37) La Commissione ha altresì esaminato la possibilità che altri fattori, oltre alle importazioni di ferrosilicio in dumping, abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

(38) Il Consiglio ha già stabilito che molte delle difficoltà incontrate dall'industria comunitaria del ferrosilicio derivano dalle importazioni in dumping da altri paesi terzi (cfr. punti 3 e 4). Questa affermazione non invalida tuttavia la conclusione secondo la quale i quantitativi considerevoli e i bassi prezzi delle importazioni in dumping dal Sudafrica e dalla Cina hanno anch'essi contribuito in misura sostanziale al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(39) La Commissione non ha identificato nessun altro fattore che potesse spiegare la precaria situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 1990 ed il 1992 non sono state infatti effettuate altre importazioni rilevanti oltre a quelle menzionate, né è stata registrata alcuna contrazione della domanda.

6. Conclusione (40) Date le circostanze e tenendo conto del fatto che le importazioni dalla Russia, del Kazakistan, dall'Ucraina, dalla Norvegia, dalla Svezia, dall'Islanda, dal Brasile, dal Venezuela, dalla Polonia e dall'Egitto hanno altresì contribuito alla situazione critica dell'industria comunitaria, la Commissione è giunta alla conclusione che, ai fini delle risultanze provvisorie, gli effetti delle importazioni in dumping di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (41) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto di alcuni elementi fondamentali. L'obiettivo essenziale delle misure antidumping è di prevenire la distorsione della concorrenza derivante da pratiche commerciali sleali e di ristabilire una concorrenza leale e aperta sui mercati comunitari, nell'interesse generale della Comunità. Inoltre, nelle particolari circostanze del presente procedimento, la mancata adozione di misure provvisorie aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, quale emerge in particolare dalle perdite finanziarie, dalla contrazione delle quote di mercato e dal recente calo degli investimenti. Se questa industria dovesse essere costretta a cessare la produzione, la Comunità sarebbe quasi totalmente dipendente dai paesi terzi. A questo proposito, dato il livello di perdite da essi subite nell'arco di un esteso periodo, alcuni produttori italiani si sono ritirati dal settore già agli inizi del 1991. Un ulteriore deterioramento metterebbe a repentaglio posti di lavoro e investimenti nel settore in questione.

(42) La Commissione riconosce che l'imposizione di dazi antidumping potrebbe influire sui livelli dei prezzi applicati dagli esportatori nella Comunità e di conseguenza potrebbe incidere sulla competitività relativa dei loro prodotti. Tuttavia, il vantaggio competitivo che viene perso è dovuto a pratiche commerciali sleali che i provvedimenti antidumping intendono eliminare.

(43) È stato anche obiettato che le misure antidumping ridurrebbero il numero dei concorrenti sul mercato comunitario. La Commissione ritiene invece che l'eliminazione dei vantaggi sleali ottenuti con le pratiche di dumping sia intesa ad arrestare il declino dell'industria comunitaria e, in tal modo, a salvaguardare la disponibilità di un'ampia scelta di produttori di ferrosilicio.

(44) In tale contesto, occorre tener presente che l'industria comunitaria è stata danneggiata dalle importazioni provenienti da altri paesi terzi, ossia la Norvegia, la Svezia, l'Islanda, il Kazakistan, la Russia, l'Ucraina, il Brasile, il Venezuela, la Polonia e l'Egitto, che sono attualmente soggette a misure antidumping. Tutti questi paesi verrebbero trattati in maniera discriminatoria e l'efficacia delle misure applicate sarebbe compromessa, se non venisse preso alcun provvedimento contro il Sudafrica e la Repubblica popolare cinese.

(45) Alla Commissione risulta inoltre che un nuovo impianto, in grado di accrescere considerevolmente la capacità di produzione, sarebbe attualmente in costruzione in Sudafrica. La società sudafricana, in attività dal maggio 1993, ha reso nota l'intenzione di vendere 23 000 t di ferrosilicio (un terzo della propria capacità) sul mercato comunitario, prevedendo di destinare gli altri due terzi ai mercati dell'America e del Giappone. La quota di mercato del Sudafrica aumenterebbe in tal modo di un ulteriore 4 %.

(46) I produttori cinesi dispongono nel complesso di una capacità di produzione superiore al milione di tonnellate, che corrisponde ad un'elevata percentuale della capacità mondiale. Considerevoli quantitativi sono disponibili per l'esportazione.

(47) Quanto all'interesse dell'industria di trasformazione, ovvero dei produttori di acciaio per usi speciali che costituiscono gli utenti finali del prodotto in oggetto nella Comunità, i vantaggi di prezzo a breve termine devono essere considerati alla luce degli effetti a lungo termine del mancato ripristino di una concorrenza leale. In effetti, se non venissero attuate misure adeguate sarebbe gravemente minacciata la vitalità dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe di fatto l'offerta e la concorrenza, a danno dei consumatori. Occorre inoltre tener presente che il prezzo del ferrosilicio rappresenta, in media, solo lo 0,2 % del costo di una tonnellata di acciaio. Un eventuale aumento di tale costo nei termini considerati avrebbe dunque un impatto irrilevante sull'utente finale.

(48) La Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure antidumping, per impedire che un ulteriore pregiudizio sia provocato dalle importazioni in dumping.

F. LIVELLO DEL DAZIO (49) Al fine di rimuovere il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e di prevenire un ulteriore pregiudizio, si ritiene necessario stabilire misure antidumping per permettere all'industria comunitaria di realizzare in futuro un ragionevole profitto e di frenare il calo delle vendite.

(50) A tal riguardo, la Commissione ha calcolato la media ponderata dei costi di produzione dei produttori comunitari, comprendente un margine di profitto del 6 %, che è stato basato sui risultati ottenuti in passato dall'industria comunitaria ed è stato ritenuto adeguato per finanziare i necessari investimenti produttivi a lungo termine. Dato che la differenza tra questi costi e i prezzi medi all'importazione, su base cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è superiore ai margini di dumping per tutte le imprese o i paesi interessati, i dazi devono essere stabiliti in base ai margini di dumping accertati.

(51) Nei confronti di ciascun produttore ed esportatore devono quindi essere istituiti i seguenti dazi antidumping provvisori:

- Sudafrica 47,4 %,

- Highveld-Rand Carbide 34,7 %,

- Repubblica popolare cinese 49,7 %.

(52) Riguardo alle aziende sudafricane che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha stabilito che i dazi devono essere determinati sulla base dei fatti disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per evitare di premiare la mancata collaborazione, è stato deciso che i fatti più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e che non ci fosse motivo di credere che dazi inferiori a quelli più alti ritenuti necessari sarebbero stati sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in questione. Si è dunque ritenuto opportuno imporre il dazio più alto calcolato per il ferrosilicio originario del Sudafrica.

G. DISPOSIZIONE FINALE (53) Ai fini della correttezza amministrativa, è opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e suscettibili di revisione, qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese contenente, in peso, tra 20 % e 96 % di silicio, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00 * 11).

2. L'importo del dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è il seguente:

- 49,7 % per il ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese;

- 47,4 % per il ferrosilicio originario del Sudafrica (codice addizionale Taric 8733),

ad eccezione di quello prodotto dall'azienda sotto indicata, a cui si applica la seguente aliquota:

34,7 % Rand Carbide, Division of Highveld Steel and Vanadium Corp Ltd, Witbank

(codice addizionale Taric 8732).

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di tale periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 173 del 9. 7. 1992, pag. 8.

(3) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.

(4) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 47.

(5) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 47.

(7) GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.

(8) GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 1.