31993R2565

REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/93 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1993 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0023 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0140


REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/93 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1993 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92 (6), tenendo conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale e qualora stia per essere concluso un contratto che giustifichi un periodo di validità superiore al normale è prevista la concessione, a domanda dell'interessato, di titoli di esportazione per i principali prodotti con una validità speciale, a determinate condizioni che prevedono in particolare la presentazione del contratto di fornitura all'organismo competente; che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario prevedere condizioni supplementari per salvaguardare l'obiettivo perseguito da tale disposizione;

considerando che a motivo dei vincoli di bilancio e della situazione del mercato interno comunitario o del mercato mondiale può rivelarsi opportuno limitare la concessione di titoli di esportazione provvisti di validità speciale; che, per gestire la concessione di tali titoli, occorre prevedere che la domanda di titolo di esportazione di lunga durata sia accompagnata da una dichiarazione del paese importatore attestante che è in via di conclusione un contratto di fornitura per un quantitativo e un periodo di fornitura corrispondente al titolo richiesto, eventualmente con riserva del rilascio del titolo; che occorre altresì prevedere che tali titoli siano rilasciati solo previo esame dell'organismo competente presso il quale sono presentate le domande, tenendo conto degli aspetti economici dell'esportazione prevista e a condizione che le parti presentino il contratto definitivo entro un termine prestabilito;

considerando che in base all'esperienza acquisita si è constatato che i contratti di esportazione a destinazione dei paesi ACP vengono spesso modificati dai paesi di destinazione; che per attenuare questo rischio è opportuno permettere che i contratti siano parzialmente eseguiti in un altro paese di destinazione, purché appartenente allo stesso gruppo di paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 891/89 è così modificato:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, in peso, può essere superiore a quello previsto all'articolo 9, paragrafo 1, quando l'interessato stia per concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio. »

2) Al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III, firmatari della convenzione di Lomé, il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:

- a 20 000 tonnellate per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, i prodotti di cui al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso,

e

- a 5 000 tonnellate per le semole e i semolini di frumento duro e il riso.

Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP occorre specificare il nome di ogni paese di destinazione previsto. »

3) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda la esamina tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione prevista, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e, qualora la domanda sia ammissibile, adisce la Commissione la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (*) o all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1418/76. In caso di accettazione, la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. »

4) Al paragrafo 4, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 % dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi figuranti nell'allegato III. »

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 891/89 è aggiunto, come allegato III, l'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(6) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.

ALLEGATO

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Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

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