31993R2562

Regolamento (CEE) n. 2562/93 della Commissione, del 17 settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero- caseari

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0137


REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/93 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2055/93 stabilisce le condizioni alle quali è attribuito un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che abbiano assunto e rispettato un impegno nel quadro del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (3), per un'azienda o per una parte di azienda e che non abbiano di conseguenza potuto ottenere quantitativi di riferimento in virtù dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (4), abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (5); che occorre adottare regole di procedura per permettere che il regolamento (CEE) n. 2055/93 sia attuato in condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi di tutti gli interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il produttore interessato presenta all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest'ultimo stabilite, la domanda di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

Articolo 2

1. L'autorità competente rilascia ricevuta della domanda e verifica che sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

2. I criteri da prendere in considerazione per accertare che il produttore è in grado di aumentare la produzione nella propria azienda per produrre il quantitativo di riferimento specifico richiesto sono, in particolare, i seguenti:

- i quantitativi di latte commercializzati anteriormente al 1o aprile 1993 in eccesso rispetto al quantitativo di riferimento di cui disponeva il produttore;

- il numero di femmine bovine domestiche di almeno sei mesi di età, e la loro razza, atte alla produzione di latte destinato alla commercializzazione, tenute dal produttore nell'azienda al momento della presentazione della domanda;

- la superficie foraggera dell'azienda ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione (6);

- gli investimenti effettuati allo scopo di aumentare la produzione lattiera nell'azienda.

3. Anteriormente al 1o marzo 1994, l'autorità competente comunica al produttore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, determinato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 ovvero, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

Articolo 3

Nel caso di cui all'articolo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2055/93, il produttore comunica preventivamente le proprie intenzioni all'autorità competente la quale gli rilascia la relativa ricevuta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- anteriormente al 1o novembre 1993 l'autorità competente designata e le modalità di cui all'articolo 1, nonché i criteri adottati diversi da quelli stabiliti all'articolo 2;

- anteriormente al 1o aprile 1994 il numero di domande e i quantitativi richiesti, distinguendo i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, articolo 1, paragrafo 2, primo comma, secondo comma e terzo comma e articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2055/93, nonché i criteri adottati per l'applicazione di quest'ultima disposizione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 8.

(2) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(5) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.