31993R2553

REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0038


REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 7, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Nel luglio 1984, con il regolamento (CEE) n. 2089/84 (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 33,89 % sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere originari del Giappone e di Singapore.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2089/84, in seguito ad un riesame avviato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2685/90 (3) per quanto riguarda le importazioni originarie del Giappone.

(3) Per quanto riguarda le importazioni originarie di Singapore, nel marzo 1989 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza del dazio (4) ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(4) Nell'aprile 1989 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame della misura in questione dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA - Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), a nome dei produttori che rappresentano in base a quanto detto una parte notevole di tutta la produzione comunitaria dei cuscinetti a sfere di cui trattasi.

(5) Previe consultazioni, nel luglio 1989 la Commissione ha pubblicato un avviso in merito alla propria intenzione di riesaminare la misura (5) ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(6) Nel settembre 1989 la Commissione ha annunciato con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6) l'apertura della revisione di misure antidumping riguardo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore e ha avviato un'inchiesta.

(7) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria (FEBMA) ed ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere intese.

(8) Gli esportatori, alcuni importatori e i produttori comunitari rappresentati dalla FEBMA hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, Germania,

- Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg, Germania,

- Gebrueder Reinfurt GmbH & Co. KG, Wurtzbourg, Germania,

- SKF Industrie SpA, Torino, Italia,

- SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, Francia,

- SKF France, Clamart, Francia,

- ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas da Rainha, Portogallo.

b) Produttori di Singapore

- NMB Singapore Ltd, Chai-Chee, Singapore,

- Pelmec Singapore Ltd, Jurong, Singapore.

c) Importatori collegati nella Comunità

- NMB Minebea GmbH, Langen, Germania,

- NMB (UK) Ltd., Bracknell, Regno Unito,

- NMB Italia Srl, Mazzo di Rho, Milano, Italia,

- NMB France SARL, Argenteuil, Francia.

Tutti i produttori di Singapore e gli importatori comunitari sopraelencati sono consociate della Minebea Co. Ltd, Giappone (« Minebea »).

(10) Le informazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta riguardano il periodo compreso tra il 1985 e il 1991.

(11) Le parti sono state informate per iscritto delle risultanze della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale potevano comunicare le loro osservazioni in merito alle informazioni ricevute.

Le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze della Commissione sono state conseguentemente modificate.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE (12) I prodotti in questione sono i cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2089/84.

C. SITUAZIONE ATTUALE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA i) Attuale debolezza dell'industria comunitaria

(13) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria si trova in una situazione di debolezza. In particolare, essa accusa una redditività al lordo delle imposte inadeguata, con un indice del 3,5 % del giro d'affari, e tra il 1985 e il 1991 ha registrato un netto calo a livello di produzione, utilizzazione degli impianti, occupazione e quota di mercato comunitario.

ii) Impatto delle importazioni da Singapore

(14) Poiché il volume delle importazioni da Singapore è sceso da 25 milioni di unità nel 1985 a 1,8 milioni di unità nel 1991 (con una diminuzione della quota di mercato dal 10 % allo 0,6 % in tale periodo), la Commissione ritiene che dette importazioni non contribuiscano in misura significativa all'attuale situazione dell'industria comunitaria e che la debolezza di quest'ultima sia dovuta a fattori diversi dalle importazioni in dumping da Singapore. Il Consiglio conferma tale conclusione.

D. EFFETTI DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING (15) Il fatto che le importazioni in dumping non stiano attualmente arrecando pregiudizio non è di per sé un motivo per sopprimere le misure antidumping vigenti. Pertanto nel quadro di un riesame ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 la Commissione deve considerare se la scadenza delle misure antidumping assicurerebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. A tal fine occorre determinare se in assenza di misure la possibilità che l'industria comunitaria abbia nuovamente a subire un pregiudizio derivante da pratiche di dumping sia prevedibile e imminente. Questa determinazione, pur dovendo essere basata sulle informazioni concrete disponibili, è di per sé discrezionale.

(16) A tal fine nella fattispecie la Commissione ha considerato se, in caso di soppressione delle misure, si constaterebbe un significativo aumento delle importazioni dagli stabilimenti di Singapore. A questo riguardo sono stati esaminati in particolare due aspetti, ossia, in primo luogo, l'attuale sistema di produzione o di vendita degli stabilimenti di Singapore e, in secondo luogo, se si possa prevedere un mutamento di tale sistema.

(I) Attuale sistema di produzione e di vendita degli stabilimenti di Singapore

i) Andamento della produzione e della capacità

(17) La capacità totale degli stabilimenti della Minebea a Singapore (NMB e Pelmec Singapore) si è mantenuta alquanto costante dal 1985 e l'indice di utilizzazione degli impianti di tali stabilimenti è molto elevato. Vi è pertanto una scarsa capacità di riserva ai fini di un'espansione della produzione attuale.

ii) Andamento della domanda interna e della diffusione geografica delle esportazioni

(18) Dal periodo della prima inchiesta il mercato interno di Singapore ha registrato una notevole crescita; esso è servito per lo più da NMB e Pelmec Singapore, della cui produzione assorbe quantità sempre maggiori. A parte il mercato di Singapore, queste due fabbriche ora vendono quasi tutta la loro produzione sui mercati asiatico e statunitense ed esportano nei paesi della Comunità o dell'EFTA quantitativi molto modesti.

iii) Conclusione

(19) In considerazione dell'attuale sistema di produzione e di vendita e della mancanza di significative capacità di riserva degli stabilimenti di Singapore la Commissione ritiene improbabile che, sulla base della situazione eistente a Singapore, possa aver luogo un considerevole aumento delle esportazioni verso la Comunità. Tale conclusione è confermata dal Consiglio.

(II) Possibilità di mutamento dell'attuale sistema di produzione e di vendita degli stabilimenti di Singapore

Essendo la Minebea una multinazionale, la Commissione ha esaminato se la fonte delle esportazioni verso la Comunità non possa essere spostata da altri stabilimenti della società a quelli di Singapore, così da poter effettuare da questi ultimi ulteriori esportazioni verso la Comunità.

i) Sviluppi nelle fonti di esportazione

a) Tailandia

(20) Dopo l'istituzione nel 1984 del dazio antidumping sulle importazioni originarie di Singapore, la Minebea ha intrapreso una massiccia espansione della sua produzione di cuscinetti in Tailandia, dove ormai la capacità è due volte quella di Singapore. La Minebea è l'unico produttore di cuscinetti a sfere dei due paesi.

(21) Poiché la società ha spostato la fonte delle sue esportazioni destinate alla Comunità quasi esclusivamente in Tailandia, ora i cuscinetti fabbricati in Tailandia detengono il 25 % del mercato comunitario, contro una quota dello 0,6 % rappresentata dai cuscinetti fabbricati a Singapore.

b) Regno Unito

(22) Nel 1991 la Minebea ha iniziato a produrre cuscinetti a sfere nel Regno Unito; entro breve la capacità totale verrà portata a 60 milioni di pezzi all'anno.

(23) In considerazione del rapido incremento della produzione della società nel Regno Unito, quasi interamente destinata alla vendita sul mercato comunitario, è evidente che i cuscinetti fabbricati nel Regno Unito rappresenteranno per i prossimi anni una parte sempre maggiore della quota totale di mercato comunitario detenuta dalla medesima società; si dovrà infatti utilizzare pienamente la capacità dello stabilimento del Regno Unito perché esso sia redditizio. Pertanto, le esportazioni dagli stabilimenti che la società ha nei paesi terzi probabilmente diminuiranno, almeno in termini relativi.

ii) Vantaggio competitivo degli stabilimenti tailandesi

(24) L'inchiesta della Commissione ha confermato che gli stabilimenti della società in Tailandia presentano sostanziali vantaggi competitivi rispetto a quelli di Singapore, ossia costo del lavoro e spese generali inferiori, macchinari più moderni ed efficienti e maggiori economie di scala.

(25) Attualmente soltanto alcuni dei tipi di cuscinetti esportati verso la Comunità dalla Minebea sono prodotti a Singapore.

Benché alcuni degli altri tipi esportati verso la Comunità dalla Tailandia siano prodotti anche a Singapore, lo sono in quantità inferiori e come varianti prodotte per il mercato giapponese o americano. Molti tipi esportati verso la Comunità dalla Tailandia non sono per nulla prodotti a Singapore. La società potrebbe trasferire la produzione di questi tipi dalla Tailandia a Singapore, ma probabilmente non subito e comunque con un aumento del costo di produzione, dati i costi più elevati delle operazioni a Singapore.

(26) A questo proposito, pur essendo i cuscinetti a sfere prodotti in Tailandia ancora soggetti a dazi antidumping e compensativi del 13 % circa, le differenze di costo tra Tailandia e Singapore sono tali che, come paese in cui produrre e da cui esportare, la Tailandia, nonostante i dazi, non risulta meno interessante di Singapore.

(27) La FEBMA ha sostenuto che il vantaggio competitivo della Tailandia rispetto a Singapore non è sufficiente per impedire che in assenza di misure antidumping la fonte delle esportazioni diventi Singapore, in quanto i cuscinetti ivi fabbricati beneficiano del sistema generalizzato di preferenze (SGP).

Tuttavia, dall'inchiesta della Commissione è emerso che il trattamento concesso dalla Comunità non dà alle importazioni da Singapore alcun vantaggio significativo poiché il massimale è molto basso (2 Mio di ECU) e, in ogni caso, lo stesso trattamento è concesso per il medesimo valore di cuscinetti fabbricati in Tailandia.

iii) Conclusioni

(28) Dati il vantaggio competitivo degli stabilimenti tailandesi e la necessità di utilizzare pienamente la capacità delle strutture del Regno Unito, la Commissione ha concluso che anche in assenza del dazio antidumping sulle importazioni da Singapore probabilmente la maggior parte dei cuscinetti a sfere venduti dalla Minebea nella Comunità avrebbe origine da paesi diversi da Singapore. Questa conclusione è confermata dal Consiglio.

(III) Conclusioni generali sull'impatto della scadenza delle misure antidumping

(29) La Commissione ha concluso che il recupero da parte delle importazioni in dumping di cuscinetti a sfere da Singapore di una significativa quota di mercato comunitario in seguito alla scadenza delle misure antidumping non è prevedibile e che pertanto tale scadenza non comporterebbe per l'industria comunitaria un rischio imminente di essere nuovamente colpita da grave pregiudizio. La Commissione ritiene quindi che il riesame debba essere chiuso e che il dazio antidumping possa scadere. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

E. DATA EFFETTIVA DELLA SCADENZA DEL DAZIO ANTIDUMPING (30) I produttori di Singapore, facendo presente la durata insolitamente lunga dell'inchiesta, aperta nel settembre 1989, hanno sostenuto che la data di scadenza del dazio antidumping debba essere retroattiva.

(31) La Commissione ritiene che tale argomento sia valido. A suo avviso non è ragionevole in questo caso che il dazio sia stato riscosso per un periodo così lungo dopo l'apertura dell'inchiesta.

(32) La data di cessazione dell'applicazione del dazio dovrebbe essere il 21 settembre 1990, corrispondente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2685/90 che modifica, in seguito a riesame, il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone istituito dal regolamento (CEE) n. 2089/84, regolamento che ha altresì istituito il dazio antidumping sui cuscinetti a sfere originari di Singapore. Fissando l'effettiva scadenza del dazio antidumping sulle importazioni originarie di Singapore alla data suddetta si eviterebbe qualsiasi discriminazione tra le inchieste effettuate a fini di riesame in ordine alle importazioni del medesimo prodotto dai due paesi in questione.

(33) Il Consiglio conferma tali conclusioni e ritiene che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore con il regolamento (CEE) n. 2089/84 debba essere revocato con effetto dal 21 settembre 1990. Si dovrebbe applicare la vigente normativa in materia di restituzione dei dazi doganali.

(34) Il Consiglio tuttavia fa presente che, qualora si verificasse un significativo aumento delle importazioni di cuscinetti a sfere originari di Singapore a prezzi di dumping, le istituzioni comunitarie, sulla base di una denuncia dell'industria comunitaria, riaprirebbero senza indugio una nuova procedura antidumping relativa a dette importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore è modificato con la soppressione delle parole « e di Singapore » dall'articolo 1, paragrafo 1 e dell'elenco con titolo « SINGAPORE » figurante all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 21 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 256 del 20. 9. 1990, pag. 1. (Rettifica pubblicata nella GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 38).

(4) GU n. C 74 del 22. 3. 1989, pag. 10.

(5) GU n. C 175 dell'11. 7. 1989, pag. 3.

(6) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 4.