REGOLAMENTO (CEE) N. 2528/93 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3710/92 che fissa talune procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolate(i) al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione
Gazzetta ufficiale n. L 232 del 15/09/1993 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 2528/93 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3710/92 che fissa talune procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolate(i) al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31, considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 (3), ha stabilito talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85; considerando che il regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione (4) ha previsto la possibilità di utilizzare procedure più elastiche per il trasferimento di merci o prodotti vincolate(i) al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, al posto delle normali procedure di transito; considerando che l'espletamento delle formalità previste in caso di trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un passaggio può essere snellito quando il sistema predisposto garantisca una trasmissione delle informazioni identica a quella prevista dal regolamento (CEE) n. 3710/92; che occorre altresì prevedere l'utilizzazione di un documento commerciale o amministrativo invece del formulario previsto nell'allegato del medesimo regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Regimi doganali economici », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3710/92 è aggiunta la seguente lettera d): « d) permettere la semplificazione delle formalità previste all'articolo 5, sempreché il sistema attuato garantisca una trasmissione delle informazioni identica a quella prevista dalle disposizioni comprese nell'allegato del presente regolamento e l'espletamento di queste formalità mediante un documento commerciale o amministrativo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 6. (4) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 9.