Regolamento (CEE) n. 2491/93 della Commissione, del 9 settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, riguardo al finanziamento comunitario del programma di ristrutturazione della produzione lattiera
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 10/09/1993 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0088
REGOLAMENTO (CEE) N. 2491/93 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1993 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, riguardo al finanziamento comunitario del programma di ristrutturazione della produzione lattiera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (2), in particolare gli articoli 8, terzo comma e 11, considerando che ai sensi dell'articolo 8, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92 è prevista, a livello nazionale, l'attuazione di un programma di ristrutturazione della produzione lattiera per il quale è concesso un finanziamento comunitario; che è opportuno precisare le modalità di esecuzione di tale finanziamento; che occorre, in particolare, escludere dal finanziamento taluni quantitativi di riferimento concessi a produttori in via prioritaria e la cui cessione contro indennità non è giustificata, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalle pertinenti regolamentazioni; che, tuttavia, tale esclusione può non essere applicata ai quantitativi ottenuti anteriormente al 1o aprile 1987; considerando che occorre determinare l'importo massimo dell'indennità comunitaria per l'abbandono della produzione lattiera; che, tuttavia, si può rivelare necessario in uno Stato membro ridurre o aumentare il livello dell'indennità, per tener conto delle diverse condizioni locali; che occorre quindi autorizzare, a talune condizioni, gli Stati membri a versare un finanziamento supplementare; che si deve inoltre prevedere la possibilità, per la Commissione, di aumentare l'importo massimo dell'indennità, su richiesta di uno Stato membro, per far fronte a situazioni eccezionali che si possono verificare; che detto aumento non può comunque avere per conseguenza un superamento degli importi stabiliti secondo la ripartizione di cui all'articolo 8, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; considerando che gli Stati membri devono accertare il rispetto delle condizioni di concessione dell'indennità, in particolare l'abbandono definitivo della produzione lattiera, pena il recupero delle indennità indebitamente versate; che, a tal uopo, tutte le domande devono essere soggette a controllo amministrativo e si devono effettuare ispezioni fisiche in loco; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunziato entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Entro i limiti del finanziamento comunitario di cui all'articolo 8, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, gli Stati membri sono autorizzati a versare, conformemente al primo comma, primo trattino del suddetto articolo e su richiesta dei produttori interessati, un'indennità dell'importo massimo di 50 ECU/100 kg del quantitativo di riferimento liberato. Tuttavia, sono esclusi dal pagamento dell'indennità: - i quantitativi di riferimento ceduti durante il periodo 1993/1994; - i quantitativi di riferimento ottenuti a decorrere dal 1o aprile 1987 in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (3); - i quantitativi di riferimento ottenuti in virtù degli articoli 3 ter e 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84 e/o dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio (4) e/o dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92. L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricolo valido il 1o gennaio 1994. Gli Stati membri possono: a) versare un'indennità inferiore a 50 ECU/100 kg e utilizzare la rimanenza per liberare quantitativi supplementari; b) integrare il finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità. Il livello del supplemento può essere adattato da ciascuno Stato membro nell'ambito del suo territorio, per tener conto delle varie condizioni locali riguardanti: - l'andamento della produzione lattiera, - il livello delle consegne per produttore, - la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera, - la possibilità di riconversione ad altre attività produttive, - la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (5). 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per far fronte a situazioni eccezionali, su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione può aumentare l'importo massimo dell'indennità imputabile al finanziamento comunitario. Articolo 2 Il versamento dell'indennità viene effettuato a condizione che il produttore comprovi alla competente autorità di avere abbandonato definitivamente la produzione lattiera. Gli Stati membri adottano le misure di controllo e di sorveglianza necessarie per garantire il rispetto dell'abbandono definitivo della produzione lattiera e di qualsiasi altra condizione relativa alla concessione dell'indennità. A tale scopo, essi eseguono, in particolare, controlli amministrativi di tutte le domande e ispezioni fisiche in loco. Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere la restituzione delle indennità già versate, qualora non siano stati rispettati gli impegni previsti. Le somme indebitamente versate vengono restituite con un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso fra il pagamento e la restituzione da parte del beneficiario. Il tasso d'interesse non può essere inferiore a quello indicato in allegato, maggiorato dell'1 %, applicato nello Stato membro di cui trattasi il giorno della restituzione. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per accertare il rispetto delle condizioni di concessione dell'indennità e le comunicano, ciascun semestre e per la prima volta il 1o aprile 1994, lo stato delle relative procedure amministrative e giudiziarie. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (6). Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - entro il 1o gennaio 1994, le modalità da essi adottate e in particolare quelle di presentazione e di accettazione delle domande, l'importo dell'indennità ed eventualmente l'importo del supplemento; - entro il 1o aprile 1994: - il numero di domande accettate in funzione dei quantitativi di riferimento interessati, dei quantitativi di riferimento liberati per regione e di quelli destinati ai produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92; - una relazione di valutazione dei risultati dell'azione, in cui siano precisate, in particolare, le conseguenze per l'evoluzione regionale delle strutture e della produzione lattiera e possibilmente i motivi della partecipazione dei produttori all'azione. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30. (3) GU n. L 90 dell' 1. 4. 1984, pag. 13. Abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92. (4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30. (5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (6) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11. ALLEGATO Tassi d'interesse di riferimento di cui all'articolo 3 1. Belgio Tasso d'interesse interbancario a tre mesi 2. Danimarca Tasso d'interesse dei buoni del tesoro a 12 mesi 3. Germania Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 4. Grecia Tasso d'interesse dei buoni del tesoro a 3 mesi 5. Francia Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 6. Spagna Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 7. Irlanda Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 8. Italia Tasso d'interesse dei buoni del tesoro a 3 mesi 9. Lussemburgo Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 10. Paesi Bassi Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 11. Portogallo Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi 12. Regno Unito Tasso d'interesse interbancario a 3 mesi