31993R2455

Regolamento (CEE) n. 2455/93 del Consiglio del 2 settembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/90, per quanto riguarda il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 04/09/1993 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/93 DEL CONSIGLIO del 2 settembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/90, per quanto riguarda il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura precedente (1) Con il regolamento (CEE) n. 1798/90 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti di alcune società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 547/90 (3) e della decisione 92/493/CEE (4).

B. Riesame i) Considerazioni generali

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione, in seguito a consultazioni del comitato consultivo e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha avviato un riesame dei regolamenti e della decisione che hanno istituito le misure antidumping attualmente in vigore e ha riaperto l'inchiesta. Il riesame riguardava unicamente l'analisi delle mutate circostanze in materia di pregiudizio e in particolare se gli impegni relativi ai prezzi accettati dalla Commissione si fossero rivelati insufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli subiti dall'industria comunitaria.

ii) Pregiudizio

(3) Per quanto riguarda le importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha riscontrato che, tra il 1989 e i primi nove mesi del 1992, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono passate da 3 800 t a 9 696 t, con un aumento della quota di mercato dall'8,7 % al 26,1 %. Nel periodo in esame i prezzi di dette importazioni espressi in dollari erano conformi ai prezzi fissati negli impegni accettati dalla Commissione. Gli stessi prezzi, espressi in ecu, hanno tuttavia subito un calo di un margine massimo del 20 %.

(4) Per quanto concerne la situazione dell'industria comunitaria, il volume delle vendite di glutammato monosodico nella Comunità è aumentato del 13 % fra il 1989 e i primi nove mesi del 1992, estrapolati su base annua, mentre nello stesso periodo la quota di mercato è scesa del 4,5 %. I prezzi applicati dall'industria comunitaria, dato che l'andamento delle vendite di glutammato monosodico è molto sensibile alle variazioni di prezzo, erano conformi a quelli delle importazioni in questione, i quali, come già si è detto, erano leggermente inferiori ai prezzi fissati negli impegni. L'industria comunitaria non ha potuto quindi aumentare ulteriormente i prezzi fino a un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio subito.

(5) La Commissione ha altresì riscontrato che, mentre l'andamento dei costi e dei prezzi ha riportato in attivo l'industria comunitaria nei primi nove mesi del 1992, i profitti sono stati del tutto insufficienti a garantirne la vitalità. La mancanza di profitti adeguati minaccia ulteriormente il programma di investimenti e quindi la competitività dell'industria comunitaria.

(6) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria comunitaria subisce ancora un pregiudizio sostanziale, malgrado alcuni effetti positivi delle misure antidumping attualmente in vigore. È stato accertato che il restante pregiudizio è stato causato dai prezzi delle importazioni in questione, che continuano a rimanere bassi nonostante le misure in vigore e da un successivo aumento del volume delle importazioni stesse.

iii) Interesse comunitario

(7) La Commissione ha preso in considerazione il fatto che il previsto aumento del livello delle misure avrà un'incidenza limitata sugli utilizzatori di glutammato monosodico e che l'industria comunitaria deve realizzare adeguati utili sul capitale recentemente investito. La Commissione ha quindi ritenuto che, nell'interesse della Comunità, sia necessario mantenere in vigore le misure antidumping, debitamente modificate per eliminare ogni pregiudizio restante.

iv) Impegni

(8) Dopo la conclusione dell'inchiesta la Commissione ha reso note le risultanze ai produttori dei paesi esportatori interessati i cui impegni erano stati accettati prima dell'avvio del riesame. Tali produttori hanno successivamente offerto nuovi impegni sui prezzi, fatta eccezione per un'azienda tailandese che ha cessato di esportare nella Comunità prima del 1992. Nelle consultazioni del comitato consultivo, uno Stato membro ha fatto obiezioni sull'accettazione dei nuovi impegni. Con la decisione 93/479/CEE (6), la Commissione ha in seguito accettato i nuovi impegni.

v) Dazi definitivi

(9) La Commissione ha altresì esaminato la situazione dei produttori dei paesi interessati che non si erano manifestati nel corso della procedura ed erano soggetti a un dazio antidumping definitivo. A questo proposito, il punto 32 della decisione 93/479/CEE stabilisce che, poiché la situazione inerente al dumping non era stata presa in considerazione nell'ambito del riesame, sia opportuno che il livello dei dazi definitivi applicabili a tali produttori rimanga invariato.

Quanto all'azienda tailandese che ha cessato di esportare nella Comunità prima del 1992 e che non ha offerto un nuovo impegno, il punto 33 della decisione 93/479/CEE stabilisce che nei suoi confronti non debbano essere mantenute in vigore misure antidumping specifiche. Pertanto, se in futuro dovesse riprendere le esportazioni nella Comunità, l'azienda in questione riceverebbe il trattamento riservato agli altri esportatori tailandesi che non hanno offerto impegni.

C. Modifica del regolamento (CEE) n. 1798/90, in seguito ai risultati del riesame (10) Alla luce delle risultanze suesposte, il Consiglio ritiene opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1798/90, per inserire nel campo d'applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Tailandia le eventuali importazioni future dei prodotti dell'azienda che ha cessato di esportare nella Comunità prima del 1992.

(11) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei principali fatti e delle considerazioni sulla base dei quali la Commissione intende raccomandare l'ulteriore modifica del regolamento (CEE) n. 1798/90 e non ha mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1798/90, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2966/92, è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 (codice Taric 2922 42 00*10) originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia.

2. L'importo del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è il seguente:

1, fabbricato dalle seguenti società, che sono esenti dai dazi:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2966/92 (GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 1).

(3) GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.

(4) GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 40.

(5) GU n. C 286 del 4. 11. 1992, pag. 3.

(6) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.