REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/93 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1993 che stabilisce l' importo dell' acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per l' esercizio 1994
Gazzetta ufficiale n. L 223 del 02/09/1993 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/93 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1993 che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per l'esercizio 1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui sono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. Per l'esercizio 1994, tale coefficiente è fissato a 0,75. Articolo 2 Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (3). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.