31993R2428

REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/93 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1993 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all' acquisto d' intervento dei prodotti agricoli per l' esercizio 1994

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 02/09/1993 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/93 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1993 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione fissa, per ciascuno dei prodotti in causa, la percentuale di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio e che questa percentuale corrisponde al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70 %; che, in base a questa disposizione, appare opportuno fissare coefficienti per l'esercizio contabile 1994 che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti, al fine di poter constatare gli importi del deprezzamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 1993 e il 30 settembre 1994, si procede ad un deprezzamento del loro valore equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili per tali prodotti.

Articolo 2

Per stabilire i montanti del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ciascun mese i coefficienti indicati nell'allegato.

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

(3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

Coefficienti « k » di deprezzamento [articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78] da applicare ai valori d'acquisto mensili

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) GU n. L 84 de 27. 3. 1987, pag. 1