31993R2262

REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/93 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1993 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 13/08/1993 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/93 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1993 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II b da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 luglio 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 17 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.