31993R2233

Regolamento (CEE) n. 2233/93 del Consiglio del 5 agosto 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 518/92 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 10/08/1993 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/93 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 518/92 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1) è entrato in vigore il 1o marzo 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 518/92 (2) ha stabilito, tra l'altro, le modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo interinale per quanto riguarda i prodotti agricoli;

considerando che tra le parti è stato negoziato un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale, che è stato siglato il 16 luglio 1993 e che viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 1993;

considerando che è necessario provvedere affinché le disposizioni del protocollo aggiuntivo relative ai prodotti agricoli siano applicate secondo le stesse modalità di quelle relative all'accordo interinale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 518/92 è aggiunto il comma seguente:

« Le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 4 del protocollo aggiuntivo e per il passaggio dal regime di importazione iniziale al regime di importazione in esso previsto sono adottate secondo la stessa procedura. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.