REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/93 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3918/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati originari dell' Ungheria, della Polonia e del territorio dell' ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (1993)
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 10/08/1993 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/93 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3918/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (1993) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che gli accordi interinali conclusi tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia (1), la Repubblica d'Ungheria (2) e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca (3), dall'altra, sono stati modificati dai protocolli aggiuntivi siglati con questi paesi, la cui applicazione provvisoria è stata stabilita con la decisione 93/421/CEE (4) allo scopo di migliorare l'accesso al mercato comunitario per i prodotti originari dei suddetti paesi, in particolare per i prodotti di cui agli allegati III e Xc (Polonia e Ungheria) e all'allegato XIIIb (territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca, per i prodotti della voce doganale 1210) dei suddetti accordi interinali; considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno dichiarato alla Comunità che in veste di Stati successori della Repubblica federativa Ceca e Slovacca esse continueranno ad assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra quest'ultima e le Comunità europee, in particolare dall'accordo interinale; considerando che, in applicazione degli accordi interinali, con il regolamento (CEE) n. 3918/92 (5) il Consiglio ha aperto contingenti e massimali tariffari per taluni prodotti industriali (allegato I) e per taluni prodotti agricoli diversi da quelli di cui ai protocolli n. 3 di detti accordi (allegato II) per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1993; considerando che i suddetti allegati I e II devono essere modificati per tener conto delle disposizioni dei protocolli aggiuntivi di cui sopra; considerando che per quanto riguarda l'allegato I è necessario prorogare la sua validità fino al 31 dicembre 1994 e aumentare i volumi dei contingenti e dei massimali in esso compresi a decorrere dal 1o luglio 1993 e dal 1o gennaio 1994 rispettivamente del 10 % e del 30 % (25 % per la Repubblica di Ungheria) dei volumi di base previsti negli accordi interinali; considerando che per quanto riguarda l'allegato II è necessario prorogarne la validità fino al 30 giugno 1994; che a decorrere dal 1o luglio 1993 i volumi e le aliquote dei dazi doganali applicabili nel quadro dei contingenti in esso compresi devono essere quelli previsti per il terzo anno di applicazione degli accordi interinali rispettivamente nell'allegato Xc (Repubblica di Polonia e Repubblica di Ungheria) e nell'allegato XIIIb (territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca per i prodotti della voce doganale 1210) di detti accordi; che tuttavia è necessario detrarre dal volume di questi ultimi contingenti i quantitativi importati anteriormente al 1o luglio 1993 che superano del 50 % il volume dei contingenti tariffari inizialmente aperti per il 1993; considerando che è opportuno non concedere il beneficio di questi protocolli aggiuntivi ai prodotti agricoli trasformati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I contingenti e i massimali tariffari previsti per taluni prodotti industriali negli accordi interinali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altra, e aperti nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3918/92 (allegato I) vengono prorogati fino al 31 dicembre 1994. I volumi di questi contingenti e massimali tariffari vengono aumentati: - in misura del 10 % il 1o luglio 1993, e - in misura del 30 % per la Polonia e per il territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca e del 25 % per l'Ungheria il 1o gennaio 1994, rispetto ai volumi di base previsti negli accordi interinali. 2. I contingenti tariffari previsti dagli accordi interinali per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui ai protocolli n. 3 e aperti nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3918/92 (allegato II) sono prorogati fino al 30 giugno 1994. A decorrere dal 1o luglio 1993 i volumi e le aliquote dei dazi doganali applicabili nel quadro di questi contingenti sono quelli previsti per il terzo anno d'applicazione degli accordi interinali rispettivamente nell'allegato Xc (Repubblica di Polonia e Repubblica d'Ungheria) e nell'allegato XIIIb (territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca per i prodotti della voce doganale 1210). I quantitativi importati anteriormente al 1o luglio 1993 e che superano il 50 % del volume dei contingenti tariffari inizialmente aperti per il 1993 vengono detratti dai volumi contingentali definiti nel presente articolo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES (1) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2. (2) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2. (3) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2. (4) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 42. (5) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.