31993R2174

Regolamento (CEE) n. 2174/93 della Commissione, del 2 agosto 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 04/08/1993 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0153


REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/93 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1993 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1969/93 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92 (4), dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna I della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 9.

(3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.

(4) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

(5) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

/* Tabelle: v. GUCE */