REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 03/08/1993 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/93 (3), designa gli sciroppi di glucosio e di maltodestrina; considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaro precisare che la restituzione è valida per un tenore di sostanza secca pari almeno al 78 %, con un adeguamento proporzionale in caso di tenore inferiore; che il tenore di materia secca va determinato con un metodo di analisi idoneo; considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3846/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato nel modo seguente: 1) I codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 sono così redatti: « 1702 30 59 altri (8) » « 1702 30 99 altri (8) » « 1702 40 90 altri (8) » « 1702 90 50 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina: Maltodestrina, in polvere cristallina bianca anche agglomerata altri (8) » « 2106 90 55 di glucosio o di maltodestrina (8) ». 2) Alla fine del settore 3 è aggiunta la nota in calce seguente: « (8) La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno al 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore al 78 % deve essere adeguata secondo la formula seguente: tenore di materia secca effettiva 78 × restituzione all'esportazione Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55.