31993R2130

Regolamento (Euratom) n. 2130/93 della Commissione del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0075 - 0075
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0167


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2130/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 79,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione (1) definisce la natura e la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del Trattato;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3227/76 richiede che le persone e le imprese comunichino alla Commissione dati tecnici e informazioni concrete;

considerando che, al fine di coadiuvare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel compito di rafforzare i controlli di sicurezza internazionali, è opportuno che la Commissione possa trasmettere all'Agenzia determinati dati relativi a questi controlli;

considerando che, affinché le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti possano essere trasmesse in tempo all'AIEA, è opportuno prolungare il periodo entro il quale esse devono essere dichiarate alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti vanno dichiarate ai sensi dell'articolo 1 almeno duecento giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari.

Inoltre, per nuovi impianti, il cui materiale nucleare - su base dell'inventario oppure, se questa quantità è superiore, su base della lavorazione annuale - è superiore ad un chilogrammo effettivo, il proprietario, l'operatore, il fine, l'ubicazione, il tipo, la capacità e la data prevista per l'entrata in funzione vanno dichiarate almeno duecento giorni prima dell'inizio della costruzione. »

2) È inserito l'articolo seguente:

« TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

Articolo 34

bis

La Commissione può trasmettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 220/90 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56).