Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0020 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0030
REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 E e 153, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5); che occorre pertanto modificare anche il regolamento (CEE) n. 4253/88 (6); considerando che, come precisato all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88, si applicano allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) le disposizioni di detto regolamento che disciplinano i Fondi strutturali, nonché le disposizioni necessarie per garantire il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti; considerando che il coordinamento previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 deve essere pertanto esteso allo SFOP e allo strumento finanziario di coesione; che il coordinamento mediante le risorse del bilancio comunitario può altresì riguardare le misure d'accompagnamento della riforma della politica agricola comune (PAC), i programmi quadro relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, le reti transeuropee e la ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale; che la coerenza, in particolare con i programmi quadro relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e con i programmi di istruzione e di formazione, condiziona l'efficacia economica e sociale dell'azione comunitaria; considerando che gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani al più presto possibile, per non ritardare la realizzazione degli interventi strutturali a decorrere dal 1o gennaio 1994; considerando che, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di programmazione, è opportuno disporre che la Commissione possa adottare simultaneamente i quadri comunitari di sostegno e le forme d'intervento presentate principalmente in forma di programmi operativi in numero limitato contemporaneamente ai piani; che, allo stesso scopo, è altresì opportuno disporre che il piano e la domanda di contributo possano essere presentati in un documento unico e che sia l'adozione del quadro comunitario di sostegno, sia la concessione del contributo possano formare oggetto di un'unica decisione della Commissione; considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, e fatte salve le competenze della Commissione a cui spetta in particolare gestire le risorse finanziarie della Comunità, la responsabilità di applicare le forme d'intervento menzionato nei quadri comunitari di sostegno deve incombere principalmente agli Stati membri al livello territoriale adeguato secondo la specificità di ciascuno Stato membro; considerando che è d'uopo definire il principio di addizionalità, nonché i criteri e le modalità della relativa verifica; considerando che le azioni di notevole interesse per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione devono svolgere un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88; che queste iniziative dovrebbero promuovere principalmente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, nonché l'aiuto alle regioni ultraperiferiche, conformemente al principio di sussidiarietà; considerando che, per dare maggiore flessibilità agli interventi strutturali comunitari, è opportuno disporre che gli interventi attuati su iniziativa della Commissione nel contesto degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b) possano interessare, in via eccezionale, zone diverse da quelle ammissibili per detti obiettivi; che i problemi di una cooperazione transfrontaliera implicante regioni prioritarie della Comunità possono essere affrontati anche tramite il programma PHARE, tenendo conto degli aiuti complementari concessi dai Fondi strutturali comunitari; considerando che, per ridurre i ritardi nei flussi finanziari, occorre precisare le date limite entro cui il contributo finanziario dev'essere versato dalla Commissione allo Stato membro e dallo Stato membro ai beneficiari finali, affinché questi possano disporre al momento opportuno dei mezzi finanziari necessari per realizzare le loro misure; considerando che è necessario specificare la funzione ed i poteri dei comitati di sorveglianza; considerando che è necessario garantire una maggiore trasparenza nell'attuazione degli interventi strutturali; che occorre provvedere a tal fine al rispetto della direttiva 90/313CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (7); che è opportuno precisare i progetti che fruiscono di un contributo comunitario, quando formino oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente alle norme in materia di pubblici appalti; considerando che le operazioni di valutazione ex ante e di valutazione ex post competono sia agli Stati membri che alla Commissione, nell'ambito della compartecipazione; che inoltre, per garantire una maggiore efficacia e proficuità degli interventi comunitari, è opportuno rinforzare le operazioni di esame ex ante, sorveglianza e valutazione ex post; considerando che è opportuno adottare disposizioni transitorie specifiche, alcune delle quali stabiliscano che l'aiuto agli Stati membri non verrà interrotto, in attesa che i piani e i programmi operativi siano elaborati secondo il nuovo sistema, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo degli articoli da 1 a 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 è sostituito dal testo seguente: «I. COORDINAMENTO Articolo 1 Disposizioni generali In applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nel rispetto della partnership, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi e dello SFOP, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. Articolo 2 Coordinamento tra i Fondi e lo SFOP Il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi e dello SFOP si effettua in particolare a livello: - dei quadri comunitari di sostegno; - della programmazione pluriennale di bilancio; - dell'attuazione, quando risulta opportuna, delle forme d'intervento integrate; - della valutazione ex ante, della sorveglianza e della valutazione ex post delle azioni dei Fondi, svolte a titolo di un solo obiettivo, e delle azioni svolte a titolo di più obiettivi sullo stesso territorio. Articolo 3 Coordinamento tra i Fondi, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti 1. Nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nell'ambito della compartecipazione, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e l'intervento: - della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (aiuti di riadeguamento, prestiti, abbuoni d'interesse o garanzie), - del BEI, del nuovo strumento comunitario e dell'EURATOM (prestiti, garanzie), - per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate, in particolare: - alle altre azioni a finalità strutturale, - allo strumento finanziario di coesione. Tale coordinamento si effettua nell'osservanza delle competenze proprie della BEI e degli obiettivi degli altri strumenti in questione. 2. La Commissione associa la BEI all'utilizzazione dei fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti per cofinanziare gli investimenti che possono essere finanziati dalla BEI in conformità del suo statuto. Articolo 4 ( ) II. PIANI Articolo 5 Campi e contenuto 1. Con riserva degli orientamenti enunciati nel presente articolo, i piani presentati nel quadro degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b) sono stabiliti al livello geografico ritenuto più appropriato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro e presentati dallo Stato membro alla Commissione. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 devono, di norma, riguardare una regione di livello NUTS II (nomenclatura delle unità territoriali statistiche). Tuttavia, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati membri possono presentare un piano per più regioni, scelte tra quelle che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 di detto articolo, purché tale piano includa gli elementi di cui al predetto paragrafo 4, primo comma. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 5b) devono, di norma, riguardare una o più zone di livello NUTS III. Gli Stati membri possono presentare piani che riguardano un territorio più vasto di quello delle regioni o zone sovvenzionabili, a condizione che stabiliscano una distinzione tra le azioni svolte in dette regioni o zone e quelle svolte fuori di esse. 2. Nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, i piani di sviluppo regionale comprendono qualsiasi azione relativa alla riconversione di zone industriali in declino e allo sviluppo rurale, all'adeguamento delle strutture agricole e della pesca, nonché qualsiasi azione nel campo dell'occupazione e della formazione professionale a titolo dell'obiettivo n. 1 ed eventualmente degli obiettivi n. 3 e n. 4. I piani di riconversione regionale e sociale presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 e i piani di sviluppo rurale presentati a titolo dell'obiettivo n. 5b) comprendono anche qualsiasi azione nel campo dell'occupazione e della formazione professionale escluse quelle comprese nei piani concernenti gli obiettivi n. 3 e n. 4. I piani relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4 stabiliscono una distinzione tra le spese relative alle regioni cui si applicano gli obiettivi n. 1 e se possibile n. 2 e n. 5b) e quelle relative alle altre regioni. Nei piani gli Stati membri indicano gli elementi propri a ciascun Fondo, ivi compresi gli importi dei contributi richiesti. Essi possono corredare i loro piani delle domande di contributo per i programmi operativi e per le altre forme d'intervento, allo scopo di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione degli interventi. Gli Stati membri possono presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste a titolo di ciascun piano di cui agli articoli da 8 a 10 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 e le informazioni richieste a titolo dell'articolo 14, paragrafo 2. 3. Nell'elaborazione dei piani gli Stati membri vigilano alla coerenza tra quelli accentrati sullo stesso obiettivo nell'ambito di uno Stato membro e tra quelli concernenti la stessa zona geografica a titolo di più obiettivi. 4. Gli Stati membri vigilano affinché i piani tengano conto delle politiche comunitarie. Articolo 6 Durata e scadenzario Ciascun piano copre di norma un periodo di tre o di sei anni. Il primo periodo di programmazione inizia il 1o gennaio 1994. Di norma i piani possono essere riveduti su base annuale e in caso di mutamenti importanti nella situazione socioeconomica e nel mercato dell'occupazione. Fatti salvi accordi diversi con lo Stato membro interessato, i piani relativi agli obiettivi n. 1, n. 3 e n. 4 sono presentati al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I piani relativi agli obiettivi n. 2 e n. 5b) sono presentati al più tardi tre mesi dopo che è stato compilato l'elenco delle zone ammissibili per gli obiettivi in questione. Articolo 7 Preparazione 1. La Commissione può fornire agli Stati membri, se lo richiedono, tutta l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione dei piani. 2. I piani contengono informazioni che consentono di valutare il nesso tra le azioni strutturali e le politiche economiche, sociali e, se del caso, regionali dello Stato membro. III. QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO Articolo 8 Elaborazione, campi e contenuto 1. I quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi da n. 1 a n. 4 e n. 5b) sono stabiliti, sulla base dei piani, d'accordo con lo Stato membro interessato, nel quadro della compartecipazione e con decisione della Commissione, in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII. Anche la BEI partecipa all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. 2. Un quadro comunitario di sostegno copre un periodo di tre o di sei anni. 3. Qualsiasi quadro comunitario di sostegno comporta: - le linee prioritarie adottate per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato in relazione con gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, i loro obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente, la valutazione ex ante dell'incidenza prevista, anche in materia di occupazione, nonché elementi relativi alla loro coerenza con le politiche economiche, sociali e, se del caso, regionali dello Stato membro; - un prospetto degli interventi che non siano stati decisi contemporaneamente al quadro comunitario di sostegno, comprendente in particolare, per i programmi operativi, gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste; - un piano di finanziamento indicativo che precisi l'importo dei finanziamenti previsti per le varie forme d'intervento e la loro durata, compresi quelli dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, qualora questi contribuiscano direttamente al piano di finanziamento in questione: - le modalità di sorveglianza e di valutazione ex post; - le modalità di verifica dell'addizionalità ed una prima valutazione di quest'ultima; le indicazioni appropriate relative alla trasparenza dei flussi finanziari in questione, segnatamente, dallo Stato membro interessato alle regioni beneficiarie; - per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b), le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale dagli Stati membri per l'applicazione del quadro comunitario di sostegno; - se del caso, indicazioni sulla messa a disposizione di mezzi per qualsiasi studio o assistenza tecnica necessari, concernenti la preparazione, l'attuazione o l'adattamento delle azioni in questione. Articolo 9 Addizionalità 1. Allo scopo di garantire un impatto economico effettivo, le risorse dei Fondi strutturali e dello SFOP stanziate in ogni Stato membro per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 non possono sostituire le spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che devono essere realizzate dallo Stato membro nell'insieme dei territori interessati da un obiettivo. 2. A tal fine, al momento dell'elaborazione e dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, la Commissione e lo Stato membro interessato vigilano a che quest'ultimo mantenga, nell'insieme dei territori in questione, le proprie spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, almeno allo stesso livello raggiunto durante il periodo di programmazione precedente, tenendo conto peraltro delle condizioni macroeconomiche in cui si effettuano i finanziamenti, nonché di talune situazioni economiche specifiche, cioè la privatizzazione, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali. In sede di elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, la Commissione e lo Stato membro concordano altresì le modalità di verifica dell'addizionalità. 3. Per consentire la verifica del principio di addizionalità, lo Stato membro, al momento della presentazione dei piani e periodicamente all'atto dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, fornisce alla Commissione le opportune informazioni finanziarie. Articolo 10 Approvazione e attuazione 1. Salvo accordo contrario con lo Stato membro interessato, la Commissione adotta una decisione che approva un quadro comunitario di sostegno al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto il o i piani corrispondenti. Al momento di adottare la decisione concernente il quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 anche le domande di contributo presentate contemporaneamente ai piani, sempre che contengano tutte le informazioni precisate all'articolo 14, paragrafo 2. Se lo Stato membro presenta un documento unico di programmazione contenente tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma la Commissione adotta una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma. 2. La decisione della Commissione relativa al quadro comunitario di sostegno è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta del Parlamento europeo la Commissione gli trasmette per informazione questa decisione, nonché il quadro comunitario di sostegno che essa approva. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché le azioni che rappresentano almeno due terzi del contributo dei Fondi per il primo anno del quadro comunitario di sostegno siano approvate dalla Commissione nei due mesi successivi all'adozione della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno. Articolo 11 Iniziative comunitarie 1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione può, di propria iniziativa e in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII, previa comunicazione al Parlamento europeo per informazione, decidere di proporre agli Stati membri di presentare domande di contributo per azioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità. Qualsiasi intervento approvato nel quadro della presente disposizione è preso in considerazione nell'elaborazione o nella revisione del corrispondente quadro comunitario di sostegno. Se in applicazione del primo comma sono previste azioni d'interesse transnazionale, due o più Stati membri possono, di propria iniziativa o su invito della Commissione, presentare domande uniche di contributo. In risposta a queste la Commissione può, di concerto con gli Stati membri interessati, procedere ad una decisione unica in materia di contributi per tutti questi Stati membri. 2. Per una parte limitata delle risorse disponibili, le forme d'intervento approvate in virtù del paragrafo 1 nel contesto degli obiettivi prioritari n. 1, n. 2 e n. 5b) possono interessare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88. Articolo 12 Forme d'intervento Gli interventi inclusi in un quadro comunitario di sostegno sono svolti in misura preponderante sotto forma di programmi operativi in numero limitato. Articolo 13 Approcci integrati 1. Su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione in virtù dell'articolo 11 e d'intesa con lo Stato membro interessato, un intervento è attuato tramite un approccio integrato: a) se il finanziamento è assicurato da più Fondi o almeno da un Fondo e da uno strumento finanziario diverso da uno strumento di prestito; b) se le misure che devono essere finanziate da più Fondi o strumenti finanziari si rafforzano reciprocamente e uno stretto coordinamento tra tutte le parti in questione può apportare vantaggi importanti; c) se ai livelli nazionale, regionale e locale sono previste le strutture amministrative adeguate per garantire l'attuazione integrata dell'intervento. 2. L'opportunità di intraprendere azioni sulla base di un approccio integrato viene esaminata in occasione dell'elaborazione o della revisione di un quadro comunitario di sostegno. 3. La Commissione vigila affinché, nell'attuazione degli approcci integrati, i contributi comunitari siano concessi nel modo più efficace, tenendo conto del particolare sforzo di coordinamento richiesto. IV. CONTRIBUTI DEI FONDI Articolo 14 Esame delle domande di contributo 1. Le domande di contributo dei Fondi strutturali e dello SFOP, a parte le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2052/88, intraprese su iniziativa della Commissione, sono elaborate dallo Stato membro o dalle competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro e sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da qualsiasi organismo da esso eventualmente designato a tal fine. Ogni domanda concerne principalmente le forme d'intervento previste dall'articolo 5 di detto regolamento. 2. Le domande comprendono le informazioni necessarie, qualora non siano già incluse nei piani, perché la Commissione possa valutarle e in particolare una descrizione dell'azione proposta, del suo campo d'applicazione, compresa la copertura geografica, e dei suoi obiettivi specifici. Nelle domande figurano altresì i risultati dalla valutazione ex ante, dei vantaggi socioeconomici da trarre a medio termine dall'azione proposta, tenuto conto delle risorse messe a disposizione, gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione e i beneficiari, lo scadenzario e il piano di finanziamento proposti, nonché qualsiasi informazione necessaria per verificare la compatibilità dell'azione in questione con la legislazione e le politiche comunitarie. 3. La Commissione esamina le domande in particolare al fine di: - valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte con la legislazione comunitaria corrispondente e eventualmente con il quadro comunitario di sostegno; - valutare il contributo dell'azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono; - verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l'efficace esecuzione dell'azione; - determinare le modalità precise dell'intervento del o dei Fondi interessati, eventualmente in base alle informazioni già fornite in qualsiasi quadro comunitario di sostegno corrispondente. La Commissione decide il contributo dei Fondi e dello SFOP, sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte, entro un termine di sei mesi, di norma, a decorrere dal ricevimento della domanda. La concessione del contributo di tutti i Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti che contribuiscono al finanziamento di un intervento, compresi gli interventi configurati sotto forma di un approccio integrato, è stabilita con un'unica decisione della Commissione. 4. I rispettivi impegni delle parti, assunti ai sensi di un contratto nel quadro della partnership, si rispecchiano nelle decisioni relative alla concessione di contributi della Commissione. Articolo 15 Sovvenzionabilità 1. Fatto salvo l'articolo 33, le spese connesse ad azioni svolte nel quadro degli obiettivi da n. 1 a n. 4 e n. 5b) sono sovvenzionabili con il contributo finanziario dei Fondi strutturali soltanto se le azioni in questione si integrano nel quadro comunitario di sostegno. 2. Fatto salvo l'articolo 33, una spesa non può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi se è stata sostenuta prima della data alla quale la Commissione ha ricevuto la relativa richiesta. Articolo 16 Disposizioni specifiche 1. Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni globali, gli intermediari che sono designati dallo Stato membro interessato d'accordo con la Commissione devono fornire garanzie di solvibilità adeguate e possedere la capacità amministrativa necessaria per la gestione degli interventi previsti dalla Commissione. Gli intermediari sono scelti anche in rapporto alla situazione particolare degli Stati membri o delle zone interessate. Fatto salvo l'articolo 23, la gestione delle sovvenzioni globali è controllata dalle autorità competenti designate dallo Stato membro. 2. I Fondi possono concedere un contributo finanziario per spese connesse con grandi progetti, vale a dire con progetti il cui costo totale preso in considerazione per determinare l'importo del contributo comunitario superi, in generale, 25 milioni di ecu per gli investimenti in infrastrutture e 15 milioni di ecu per gli investimenti produttivi. 3. Oltre ad un'assistenza analoga connessa agli interventi dei vari Fondi, la Commissione può, a concorrenza dello 0,3 % della dotazione globale dei Fondi, finanziare studi e l'assistenza tecnica connessi all'utilizzazione congiunta o coordinata dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari: - per preparare l'elaborazione dei piani, - per valutare l'impatto e l'efficacia dell'aiuto fornito nel contesto dei corrispondenti quadri comunitari di sostegno, - in relazione con programmi operativi integrati. V. DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO Articolo 17 Partecipazione finanziaria dei Fondi 1. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la partecipazione dei Fondi al finanziamento delle azioni a titolo degli obiettivi dal n. 1 a n. 4 e n. 5b) è fissata dalla Commissione nel quadro della compartecipazione in funzione dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, nei limiti stabiliti dal paragrafo 3 dello stesso articolo e secondo le modalità previste in detto articolo. 2. La partecipazione finanziaria dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali sovvenzionabili o rispetto all'insieme delle spese pubbliche o assimilabili sovvenzionabili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relativi a ciascuna azione (programma operativo, regimi di aiuti, sovvenzione globale, progetto, assistenza tecnica o studio). 3. Se l'azione in questione comporta il finanziamento di investimenti generatori di proventi, la Commissione determina nel quadro della compartecipazione il tasso di partecipazione dei Fondi a tali investimenti, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e in funzione dei criteri di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'importanza dei margini lordi di autofinanziamento che sono normalmente attesi per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio. Comunque, la partecipazione dei Fondi, nel quadro dell'azione di sviluppo delle regioni in questione, a favore degli investimenti delle imprese, non può superare, nelle regioni dell'obiettivo n. 1, il 50 % del costo totale e, nelle altre regioni, il 30 % del costo totale. 4. La partecipazione dei Fondi alle misure individuali nell'ambito dei programmi operativi può essere differenziata in base ad accordi che devono essere conclusi nel quadro della compartecipazione. Articolo 18 Combinazione degli aiuti e dei prestiti La combinazione di prestiti e sovvenzioni previste all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è determinata con la partecipazione della BEI al momento dell'elaborazione del quadro comunitario di sostegno. A tal fine si tiene conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi stabilita secondo le disposizioni dell'articolo 17, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti. VI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 19 Disposizioni generali 1. Il contributo finanziario dei Fondi strutturali è soggetto alle norme che disciplinano i Fondi in applicazione del regolamento finanziario. 2. Il contributo finanziario da concedere per azioni specifiche svolte in applicazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento stabilito in detto quadro. 3. Per evitare qualsiasi ritardo amministrativo alla fine dell'anno, gli Stati membri vigilano affinché le domande di pagamento siano ripartite per quanto possibile in modo equilibrato nel corso dell'anno. Articolo 20 Impegni 1. Gli impegni di bilancio sono stabiliti sulla base delle decisioni della Commissione, con cui sono approvate le azioni in questione. Essi sono validi per un periodo la cui durata dipende dalla natura e dalle condizioni specifiche di attuazione delle azioni in questione. 2. Gli impegni per azioni di una durata pari o superiore a due anni sono, di norma e fatto salvo il paragrafo 3, realizzati in quote annue. L'impegno della prima quota è stabilito quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'azione. L'impegno delle quote successive è basato sul piano di finanziamento dell'azione iniziale o riveduto e sui progressi realizzati nell'attuazione di quest'ultima. 3. Per le azioni di durata inferiore a due anni o, con riserva delle disponibilità di bilancio, se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ecu, l'impegno dell'importo totale del contributo comunitario è stabilito quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'azione. Articolo 21 Pagamenti 1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità o all'organismo nazionale, regionale o locale designati a tal fine nella richiesta presentata dallo Stato membro interessato entro un termine non superiore a due mesi, in linea generale, a decorrere dalla data di arrivo di una domanda ricevibile. Esso può assumere o la forma di anticipi oppure la forma di pagamenti definitivi che si riferiscono alle spese effettive sostenute. Per le azioni di durata pari o superiore a due anni, i pagamenti si riferiscono alle quote annue degli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2. 2. L'anticipo versato conformemente a ciascun impegno può raggiungere il 50 % dell'importo impegnato, tenuto conto della natura dell'azione in questione. 3. Un secondo anticipo, calcolato in modo che l'importo cumulativo dei due anticipi non superi l'80 % dell'impegno, è versato dopo che l'organismo responsabile ha accertato che almeno la metà del primo anticipo è stata utilizzata e che l'azione progredisce a un ritmo soddisfacente e conformemente agli obiettivi previsti. I pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto. 4. Il pagamento del saldo di ciascun impegno è effettuato se: - l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di pagamento nei sei mesi successivi alla fine dell'anno in questione o al completamento materiale dell'azione, - le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4 sono presentate alla Commissione, - lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni. 5. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a rilasciare gli attestati di cui ai paragrafi 3 e 4 e si accertano che in beneficiari ricevano gli importi degli anticipi e dei pagamenti quanto prima e, in linea di massima, non oltre tre mesi dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto gli stanziamenti, a condizione che le domande dei beneficiari soddisfino le condizioni necessarie per procedere al pagamento. 6. Per gli studi e le misure d'innovazione, avviati su iniziativa della Commissione, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate. Articolo 22 Utilizzazione dell'ecu Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in ecu secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione in base alle procedure di cui al titolo VIII. Il presente articolo è applicabile immediatamente dopo l'adozione della decisione della Commissione di cui al primo comma. Articolo 23 Controllo finanziario 1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per: - verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, - prevenire e sanzionare le irregolarità, - ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate. Per le sovvenzioni globali l'intermediario può ricorrere, con l'accordo dello Stato membro e della Commissione, a una garanzia bancaria od a qualunque altra forma di assicurazione contro tale rischio. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali appropriate, concernenti il controllo delle misure previste dai programmi o dalle azioni in questione. Non appena entrato in vigore il presente regolamento, la Commissione adotta le modalità dettagliate di applicazione del presente paragrafo, secondo le procedure di cui al titolo VIII, e le comunica per informazione al Parlamento europeo. 2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell'articolo 206 del trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della partnership. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede. La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all'esito dei controlli effettuati. 3. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo ad una azione, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'azione. Articolo 24 Riduzione, sospensione o soppressione del contributo 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata. 2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione. 3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII. VII. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE Articolo 25 Sorveglianza 1. Nel quadro della partnership la Commissione e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei Fondi a livello di quadri comunitari di sostegno e di azioni specifiche (programmi, ecc.). Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal fine. 2. La sorveglianza è assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento nonché alla situazione socioeconomica e strutturale dello Stato membro in cui deve essere attuato il contributo. Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione: - lo stato di avanzamento dell'operazione nonché gli obiettivi da raggiungere entro una scadenza determinata; - l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi. 3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della partnership, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. La Commissione ed eventualmente la BEI possono essere rappresentate nell'ambito di questi comitati. 4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione. Per qualsiasi azione di durata inferiore a due anni, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione. 5. Il comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto di limiti armonizzati per singolo obiettivo, le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate nonché, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d'intervento. I limiti armonizzati per singolo obiettivo di cui sopra sono definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui al titolo VIII e inclusi nei quadri comunitari di sostegno. Le modifiche sono notificate senza indugio alla Commissione e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma da parte della Commissione e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all'atto del quale la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta. Le altre modifiche sono decise dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza. 6. Ai fini di una maggiore efficacia dei Fondi, la Commissione si accerta che nell'amministrazione di detti Fondi sia rivolta particolare attenzione alla trasparenza della gestione. A tale scopo, per quanto riguarda l'applicazione delle norme comunitarie sui pubblici appalti, gli avvisi trasmessi per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono indicare i dati di riferimento dei progetti per i quali è chiesto o deciso un contributo comunitario. 7. Qualora il presente regolamento od i regolamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 dispongano che la Commissione stabilisce modalità particolareggiate di applicazione, le esatte modalità adottate sono notificate agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 26 Valutazione ex ante e valutazione ex post 1. La valutazione ex ante e la valutazione ex post competono sia agli Stati membri che alla Commissione e rientrano nell'ambito della partnership. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono il contributo necessario affinché tali valutazioni possano essere realizzate nel modo più efficace. Le valutazioni utilizzano in questo contesto i vari elementi che può fornire il sistema di sorveglianza per valutare l'impatto socioeconomico delle azioni, eventualmente in stretta collaborazione con i comitati di sorveglianza. Gli aiuti saranno assegnati se dalla valutazione ex ante emergeranno vantaggi socioeconomici a medio termine in funzione delle risorse messe a disposizione. 2. Per garantire l'efficacia degli interventi comunitari, le azioni a finalità strutturale formano oggetto di una valutazione ex ante, di una sorveglianza e di una valutazione ex post. L'efficacia è misurata a tre livelli: - l'incidenza complessiva sugli obiettivi enunciati dall'articolo 130 A del trattato e in particolare sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità; - l'incidenza delle azioni proposte nei piani e intraprese in ciascun quadro comunitario di sostegno; - l'incidenza degli interventi operativi (programmi, ecc.). La valutazione ex ante e la valutazione ex post sono effettuate, a seconda dei casi, mettendo eventualmente a confronto gli obiettivi con i risultati conseguiti, in rapporto agli obiettivi e agli indicatori macroeconomici e settoriali basati su dati statistici regionali e nazionali, ai dati ottenuti con studi analitici descrittivi, nonché ad analisi di tipo qualitativo. Nella valutazione ex ante e nella valutazione ex post si tengono presenti i vantaggi socioeconomici attesi o conseguiti in considerazione delle risorse messe a disposizione, la conformità alle politiche e alle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e le condizioni di attuazione delle azioni. 3. Al momento dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno e nell'istruzione delle singole richieste di contributo, la Commissione prende in considerazione i risultati delle valutazioni ex ante e ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo. 4. Il principio e le modalità delle valutazioni ex ante e ex post sono precisati nei quadri comunitari di sostegno. 5. I risultati delle valutazioni ex ante e ex post sono presentati al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale nel quadro della relazione annua e della relazione triennale di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88. VIII. COMITATI Articolo 27 Comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori del comitato. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Il comitato esprime un parere sui progetti di decisioni della Commissione concernenti i quadri comunitari di sostegno previsti dall'articolo 8, paragrafo 5 e dall'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, sulle relazioni periodiche previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4254/88 (1), nonché sulla preparazione e sulla revisione dell'elenco delle zone ammissibili a titolo dell'obiettivo n. 2. Inoltre la Commissione può sottoporgli le questioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88. I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 28 e 29. Il comitato adotta il suo regolamento interno. (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15. Articolo 28 Comitato di cui all'articolo 124 del trattato In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il comitato di cui all'articolo 124 del trattato è composto da due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ciascuna categoria summenzionata. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta della Commissione per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per realizzare nella composizione del comitato una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano la BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il comitato esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi n. 3 e n. 4, nonché sui quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b) quando si tratti di questioni concernenti il sostegno del Fondo sociale europeo. I pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri. I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 29. Il comitato adotta il suo regolamento interno. Articolo 29 Comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e comitato permanente di gestione per le strutture della pesca 1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In questo caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma. Il comitato esprime il suo parere sui progetti di decisioni della Commissione: - relativi alle azioni comuni a titolo dell'obiettivo n. 5a); - relativi alla compilazione dell'elenco delle zone ammissibili a titolo dell'obiettivo n. 5b), nonché ai quadri comunitari di sostegno a titolo dello stesso obiettivo. Il comitato viene inoltre consultato sulle azioni riguardanti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, previste dai progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno per le regioni dell'obiettivo n. 1. Il comitato previsto al presente paragrafo sostituisce il comitato permanente delle strutture agricole, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 (1) in tutte le funzioni che sono ad esso attribuite in virtù di detta decisione o in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2). I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28 e al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato adotta il suo regolamento interno. 2. Le disposizioni relative al funzionamento del comitato permanente di gestione per le strutture della pesca sono adottate conformemente alle disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 3 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88. (1) GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). Articolo 29 bis Comitato di gestione per le iniziative comunitarie In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato di gestione per le iniziative comunitarie, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In questo caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma. Il comitato esprime un parere sulle proposte della Commissione agli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 1. I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il comitato adotta il suo regolamento interno. Articolo 30 Altre disposizioni 1. La Commissione presenta periodicamente ai comitati previsti agli articoli 27, 28 e 29 le relazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Essa può chiedere il parere dei comitati su qualunque questione diversa da quelle previste dal presente titolo in merito agli interventi dei Fondi. I comitati sono inoltre aditi in tutti i casi specifici previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 nonché dall'insieme dei regolamenti d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato. La Commissione informa i comitati competenti in merito alla concessione di contributi per grandi progetti di investimenti produttivi il cui costo complessivo preso in considerazione per determinare l'entità del contributo comunitario è superiore a 50 milioni di ecu. 2. La decisione 75/185/CEE (1) e la decisione 83/517/CEE (2) sono abrogate e, per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70 relative al comitato del FEAOG non sono più applicabili. (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 47. (2) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 42. IX. RELAZIONI E PUBBLICITÀ Articolo 31 Relazioni 1. Le relazioni annue di cui all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 comprendono tra l'altro: - un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle risorse di bilancio in questione e della concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2052/88, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo e per lo SFOP, ivi compreso a titolo delle iniziative comunitarie e dell'assistenza tecnica; - un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti; - i risultati della valutazione ex ante, della sorveglianza e della valutazione ex post di cui agli articoli 25 e 26, ivi comprese indicazioni sugli adeguamenti delle azioni; una valutazione della compatibilità degli interventi dei Fondi con le politiche comunitarie, ivi compresi quelli relativi alla protezione dell'ambiente, alla concorrenza e in materia di pubblici appalti; - l'elenco dei grandi progetti di investimenti produttivi che hanno beneficiato della concessione di un contributo a titolo dell'articolo 16, paragrafo 2; tali progetti devono formare oggetto di una valutazione succinta; - i risultati dei controlli eseguiti con indicazione del numero e del relativo importo delle irregolarità constatate, nonché gli insegnamenti da trarre da questi controlli; - i risultati dell'analisi dell'incidenza degli interventi e delle politiche comunitarie rispetto agli obiettivi enunciati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e in particolare la loro incidenza sull'evoluzione socioeconomica delle regioni; - ragguagli in merito ai pareri dei comitati emessi in applicazione del titolo VIII; - un'analisi del seguito riservato alle raccomandazioni e osservazioni formulate dal Parlamento europeo nel suo parere sulla relazione annuale dell'anno precedente. 2. Ogni anno la Commissione consulta le parti sociali organizzate a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità. 3. La relazione triennale di cui all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 comprende segnatamente: - un bilancio dei progressi compiuti verso la coesione economica e sociale; - un bilancio del ruolo dei Fondi strutturali, dello SFOP, dello strumento finanziario di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie sull'avanzamento di questo processo; - le eventuali proposte da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale. Articolo 32 Informazione e pubblicità 1. Gli Stati membri si assicurano che i piani di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ricevano una pubblicità adeguata. 2. L'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché essa costituisca oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da: - sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione; - sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione. Gli Stati membri consultano la Commissione e la informano delle iniziative prese per i fini summenzionati. Non appena entrato in vigore il presente regolamento, la Commissione adotta disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità relative agli interventi dei Fondi e dello SFOP, le comunica per informazione al Parlamento europeo e le pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. X. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Disposizioni transitorie 1. La Commissione tiene conto, nell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri. Tali azioni non sono subordinate all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1994 e il 30 aprile 1994 una domanda conforme a tutte le condizioni specificate all'articolo 14, paragrafo 2 può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1o gennaio 1994.» Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES (1) GU n. 118 del 28. 4. 1993, pag. 33.(2) Parere reso il 22 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.(4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(7) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.