REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 29/07/1993 pag. 0034 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0081
REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma, considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'auto da concedere a favore di prodotti originari dal resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dei dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi; considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie (3), stabilisce i quantitativi di vino che beneficiano del regime di approvvigionamento specifico istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 e fissa gli aiuti comunitari in applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento; che è opportuno stabilire i quantitativi di vino che beneficiano di tale regime per la campagna 1993-94, nonché fissare l'importo degli aiuti; che, tuttavia, per delle regioni amministrative, è opportuno anticipare la data dell'applicazione; considerando che, alla luce dell'esperienza, è opportuno ridurre l'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione e ai certificati di aiuto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2253/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Agli effetti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 gli aiuti sono fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali. » 2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'importo « 2 ECU » è sostituito da « 1 ECU ». 3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30. ALLEGATO « ALLEGATO I Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 agosto 1994 /* Tabelle: v. GUCE */ Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità /* Tabelle: v. GUCE */ (1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/93 (GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55). (2) ECU per ettolitro di prodotto. (3) ECU per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87]. »