Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al trasferimento dalla sezione «orientamento» alla sezione «garanzia» del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 24/07/1993 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0056
REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 relativo al trasferimento dalla sezione « orientamento » alla sezione « garanzia » del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, in sostituzione dei regimi di aiuto di cui ai titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), finanziati dalla sezione « orientamento » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), con il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4), e con il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (5), sono stati istituiti nuovi regimi finanziati dalla sezione « garanzia » del FEAOG; considerando che i regimi di aiuto previsti dal regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (6), finanziati dalla sezione « orientamento » del FEAOG, sono stati sostituiti da nuovi regimi finanziati dalla sezione « garanzia » del FEAOG, istituiti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (7); considerando che il raccolto 1992 è l'ultimo per il quale potevano essere presentate domande ai fini della partecipazione al regime di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91; che tale regime è finanziato in parti uguali dalle sezioni « garanzia » e « orientamento » del FEAOG; considerando che nuove forme di ritiro dei seminativi sono state introdotte dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (8), e dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92; che queste nuove forme di ritiro dei seminativi sono finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG; considerando che a norma delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2078/92, dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2079/92 e dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/92 possono ancora insorgere, dopo la data del 1o gennaio 1993, spese relative ai regimi sostituiti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1096/88; considerando che è opportuno agevolare il passaggio tra i vecchi e i nuovi regimi, evitando la coesistenza di due sistemi amministrativi diversi; che è pertanto opportuno disporre che tutte le spese effettuate dagli Stati membri a partire dal 1o gennaio 1993 per le suddette azioni siano finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG; considerando che è opportuno raggruppare nella stessa rubrica delle prospettive finanziarie tutte le spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 1992 a titolo delle varie azioni di ritiro dei seminativi; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2328/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1o gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1096/88, sono imputabili al FEAOG, sezione « garanzia ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo seguente: 1) l'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma è completato dalla frase seguente: « Tuttavia, per le spese sostenute dagli Stati membri a titolo del presente regime a decorrere dal 16 ottobre 1992, il cofinanziamento è interamente a carico della sezione "garanzia" del FEAOG sulla base dei tassi fissati in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2. »; 2) il testo dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma è completato dalla frase seguente: « Tuttavia, le spese sostenute dagli Stati membri a titolo di tali azioni a decorrere dal 16 ottobre 1992 sono imputabili esclusivamente alla sezione "garanzia" del FEAOG. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (1) GU n. C 148 del 28. 5. 1993, pag. 2. (2) Parere reso il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. (5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96. (6) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91. (8) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.