31993R1987

Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 24/07/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0045


REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 (2) precisa la fase in cui deve aver luogo la certificazione e prevede le condizioni alle quali i prodotti a base di luppolo possono essere sottoposti ad una trasformazione complementare;

considerando che le polveri isomerizzate di luppolo e tutta una serie di nuovi prodotti isomerizzati - utilizzati subito prima o subito dopo la fase della fermentazione e i quali, per la loro composizione chimica, si situano tra le polveri isomerizzate di luppolo e gli estratti isomerizzati di luppolo - hanno acquisito una certa importanza sul mercato, ma che la loro posizione, dal punto di vista della certificazione, non è chiara, il che ne ostacola la commercializzazione; che tali prodotti, come pure gli estratti di isomerizzati di luppolo, hanno perso la maggior parte delle caratteristiche inerenti alle varietà a partire dalle quali sono ottenuti, il che rende impossibile identificarne l'origine, perfino con apparecchiature di laboratorio molto sofisticate; che è opportuno includere tali prodotti nell'elenco delle eccezioni definite dal regolamento (CEE) n. 1784/77;

considerando che nell'ex Repubblica democratica tedesca il luppolo viene tradizionalmente sottoposto, dopo il raccolto, ad un trattamento diverso che negli Stati membri della Comunità, nel senso che in varie aziende produttrici di luppolo la pulitura e la prima essiccazione dei coni avvengono contemporaneamente alla macinatura e alla pressatura in granuli, in quanto le attrezzature ivi esistenti non permettono di separare queste due fasi; che tuttavia tale procedura non è conforme alla normativa comunitaria secondo cui la certificazione deve aver luogo prima di qualsiasi trasformazione; che per permettere ai produttori di scaglionare in un periodo adeguato i nuovi investimenti necessari è opportuno concedere un periodo transitorio più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2239/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell'unificazione tedesca (3), scaduto il 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71 che sono raccolti nella Comunità o che sono ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità o importati dai paesi terzi conformemente all'articolo 5 del suddetto regolamento, ad eccezione:

a) del luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica di birra, utilizzato da quest'ultima tal quale o trasformato;

b) degli estratti isomerizzati di luppolo;

c) delle polveri isomerizzate di luppolo;

d) dell'elenco dei prodotti isomerizzati da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1696/71;

e) dei prodotti derivati del luppolo, trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che essi siano utilizzati dalla fabbrica stessa;

f) del luppolo e di prodotti derivati del luppolo in piccole quantità destinate alla vendita ai privati per uso privato.

I prodotti di cui alle lettere da a) a f) sono sottoposti ad un controllo da stabilirsi. »;

b) il paragrafo 3 è completato dal seguente testo:

« Fatti salvi i termini sopra indicati, per il luppolo coltivato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca preparato e trasformato nelle aziende produttrici di luppolo di cui all'allegato del presente regolamento, fino al 31 dicembre 1995 la certificazione può essere effettuata dopo la trasformazione del luppolo in granuli, ma prima di qualsiasi altra trasformazione, purché si possa garantire il rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione previsti all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione. La certificazione dei granulati di luppolo che sono stati trasformati nelle aziende suindicate ha luogo nei centri di certificazione del territorio dell'ex Repubbblica democratica tedesca. ».

2) È aggiunto l'allegato accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 1), lettera b) si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1).

(2) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91 (GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14).

(3) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 14.

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