31993R1976

REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/93 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1993 recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine a seguito dell' adozione di alcuni provvedimenti veterinari

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 23/07/1993 pag. 0032 - 0032


REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/93 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1993 recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine a seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti veterinari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1061/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia (3), ha permesso la proroga, a richiesta degli operatori interessati, di 60 giorni della validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1993 (4), nonché a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (5); che, data la situazione delle importazioni venutasi a creare a causa dell'applicazione dei provvedimenti veterinari adottati per far fronte all'insorgenza dell'afta epizootica in alcuni paesi, è opportuno permettere una seconda proroga della validità dei suddetti titoli, per un periodo adeguato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), il periodo di validità dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 è prorogato fino al 30 settembre 1993, su domanda dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di cui trattasi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 88.

(4) GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17.

(5) GU n. L 22 del 20. 1. 1993, pag. 51.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.