REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 che proroga la vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 22/07/1993 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 1967/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 che proroga la vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1103/93 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea; considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga alla vigenza del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi; considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea istituito con il regolamento (CEE) n. 1103/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 20.