Regolamento (CEE) n. 1943/93 della Commissione, del 16 luglio 1993, relativo al rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di alcune specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/07/1993 pag. 0023 - 0023
REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 relativo al rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di alcune specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1792/93 della Commissione (3) ha previsto tra l'altro di aprire ai nuovi importatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione (4), il diritto all'importazione di conserve di alcune specie di tonno e di palamita, a concorrenza di 210 tonnellate; che, tenuto conto della scarsa enità di tale quantitativo e nel caso in cui le quantità richieste superassero quelle disponibili, la Commissione procede ad un sorteggio tra le domande trasmesse lo stesso giorno; considerando che il 13 luglio 1993 sono stati chiesti dai nuovi importatori documenti d'importazione per un volume di 4 980 tonnellate; che la Commissione ha effettuato il sorteggio tra queste domande il 15 luglio 1993; considerando che occorre sospendere la possibilità per gli Stati membri di rilasciare documenti d'importazione per nuove domande, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le domande introdotte il 13 luglio 1993 in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92, i documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere thunnus, di palamita o tonnetto striato (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, sono attribuiti come segue: /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 2 Il rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere thunnus, di palamita o tonnetto striato (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, è sospeso per le domande effettuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento presentate a decorrere dal 14 luglio 1993. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12. (3) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 21. (4) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.